Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche è cruciale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di personalizzazione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i precisi confini entro cui è possibile contestare il loro mancato riconoscimento. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché incentrato su una valutazione che spetta al giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una sentenza di primo grado che condanna un automobilista per due reati legati alla circolazione stradale. La Corte di Appello, in parziale riforma, assolve l’imputato da una delle accuse (guida sotto l’effetto di stupefacenti) perché il fatto non sussiste. Di conseguenza, riduce la pena per il reato residuo, ovvero la guida in stato di ebbrezza aggravata, a sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza è la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, dichiara il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il motivo addotto non poteva essere esaminato in quella sede.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato, secondo cui l’inammissibilità del ricorso comporta tali oneri, salvo rare eccezioni.
Le Motivazioni: la discrezionalità del giudice e i limiti del ricorso sulle attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Corte spiega che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione chiara e logica per negare le attenuanti generiche. Aveva spiegato le ragioni per cui, a suo avviso, non sussistevano elementi positivi tali da giustificare una riduzione della pena. Secondo la Cassazione, questa motivazione, essendo priva di vizi logici o contraddizioni evidenti, è “insindacabile” in sede di legittimità.
In altre parole, il ricorso non può basarsi su un semplice disaccordo con la valutazione del giudice. Per ottenere un annullamento, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un vero e proprio “vizio di motivazione”, come un ragionamento palesemente illogico o del tutto assente, cosa che in questo caso non è stata ravvisata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se si limita a chiedere una nuova e diversa valutazione degli elementi già considerati. Per i difensori, ciò implica la necessità di concentrare eventuali ricorsi sulla dimostrazione di un errore giuridico manifesto nella motivazione del giudice, piuttosto che contestare l’opportunità della sua scelta. Per l’imputato, significa essere consapevoli che, una volta che il giudice di merito ha motivato in modo coerente la sua decisione, le possibilità di ribaltarla in Cassazione sono estremamente ridotte.
È possibile ricorrere in Cassazione se un giudice nega le attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice è viziata, cioè illogica, contraddittoria o manifestamente carente. Non si può chiedere alla Cassazione una semplice rivalutazione dei fatti che hanno portato al diniego.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare la questione nel merito perché il motivo del ricorso non è tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. In questo caso, la contestazione di una valutazione discrezionale e ben motivata del giudice di merito è considerata inammissibile.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel provvedimento. La decisione impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1465 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1465 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 aprile 2024 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 novembre 2023, ha assolto COGNOME NOME dal reato ex art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contestatogli al capo B perché il fatto non sussiste, per l’effetto riducendo a mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda la pena inflittagli per il residuo reato ex art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis cod. strada ascrittogli sub A.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore