Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso Astratto
L’analisi delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, potendo influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 28300/2024, offre un importante chiarimento sui limiti di ammissibilità del ricorso presentato avverso il diniego di tali circostanze. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere generici o astratti, ma devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per l’eccessività della pena inflitta.
Il Ricorso e il Ruolo delle Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche, un beneficio che consente al giudice di ridurre la pena in considerazione di aspetti favorevoli relativi al reato o alla persona del colpevole, non previsti da specifiche norme. Inoltre, ha criticato la quantificazione della pena, ritenendola sproporzionata.
Tuttavia, il ricorso è stato formulato in termini generici, senza un’analisi critica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza d’appello. Si è trattato, in sostanza, di una doglianza astratta, che non specificava perché la motivazione del giudice di merito fosse errata o illogica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, ha sottolineato che un motivo di ricorso che si esaurisce in “assenti astratti” è, per sua natura, inammissibile. Non è sufficiente lamentare una decisione sfavorevole; è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione del provvedimento impugnato.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che, per motivare il diniego del beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Non è tenuto a prendere in esame tutte le possibili circostanze a favore dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua per la sua scelta.
Infine, per quanto riguarda l’entità della pena, la Cassazione ha ribadito che la sua graduazione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, è stato esercitato in maniera adeguata e giustificata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso ma necessario per il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Chi intende presentare ricorso per cassazione deve formulare motivi specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Una semplice lamentela sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sull’entità della pena, se non supportata da una critica argomentata della motivazione della sentenza precedente, è destinata all’inammissibilità. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta redazione degli atti di impugnazione, che devono dialogare criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone i vizi specifici, piuttosto che limitarsi a riproporre le stesse istanze già respinte nei gradi di merito.
Quando può un giudice negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche fornendo una motivazione sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi nel caso concreto, senza dover analizzare ogni singolo aspetto che potrebbe astrattamente giocare a favore dell’imputato.
È possibile fare ricorso in Cassazione solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è possibile. La determinazione dell’entità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione su questo punto è inammissibile se il giudice ha giustificato la sua decisione in modo adeguato, come avvenuto in questo caso.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile secondo questa ordinanza?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando è formulato in modo astratto e generico, senza contestare specificamente le ragioni contenute nella sentenza impugnata. Il ricorso deve presentare una critica puntuale e argomentata, non una semplice doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e che lamenta l’eccessività della pena inflitta, è inammissibile sia perché si esaurisce in assenti astratti sia perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3) ed inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.