Attenuanti Generiche: I Limiti al Controllo della Corte di Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione può essere oggetto di dibattito tra le parti processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare tale decisione in sede di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Riduzione della Pena
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto un imputato colpevole di diversi reati, tra cui furto aggravato. Nel determinare la pena, il Tribunale aveva deciso di concedere le attenuanti generiche, procedendo di conseguenza a una diminuzione della sanzione finale.
Ritenendo errata tale decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo del ricorso era incentrato proprio sulla presunta erronea concessione delle circostanze attenuanti e sulla conseguente, a suo dire ingiustificata, riduzione della pena.
La Posizione del Procuratore Generale e le attenuanti generiche
Il Procuratore Generale contestava la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, ritenendo che non sussistessero i presupposti per un trattamento sanzionatorio più mite. L’obiettivo del ricorso era ottenere un annullamento della sentenza limitatamente al punto relativo alla concessione delle attenuanti, con l’effetto di ripristinare una pena più severa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione cruciale nel sistema processuale italiano: quella tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un tipico giudizio di fatto, che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale). Tale valutazione può essere contestata in Cassazione solo a condizioni ben precise: ovvero, quando la motivazione fornita dal giudice di merito sia totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è invece possibile, in sede di legittimità, presentare un ricorso che si limiti a proporre una diversa interpretazione delle circostanze di fatto già vagliate dal primo giudice.
Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che il Tribunale di Napoli aveva fornito una motivazione ‘congrua e logica’ a sostegno della propria decisione. Di conseguenza, il ricorso del Procuratore Generale è stato qualificato come una ‘mera doglianza in punto di fatto’, ovvero un tentativo di ottenere dalla Suprema Corte un nuovo giudizio sul merito della questione, compito che non le compete. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce con fermezza un principio consolidato: il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. La valutazione delle attenuanti generiche è e resta una prerogativa del giudice che ha gestito il processo e analizzato direttamente le prove. Finché tale valutazione è supportata da una motivazione logica e coerente, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. La decisione rafforza quindi l’autonomia dei giudici di merito e chiarisce i limiti del sindacato di legittimità, garantendo certezza e stabilità nell’applicazione del diritto penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice che le ha concesse è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non può riesaminare la decisione nel merito se la motivazione è adeguata.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato considerato una ‘mera doglianza in punto di fatto’, ovvero una critica alla valutazione discrezionale del giudice di primo grado, il quale aveva fornito una motivazione congrua e logica per la sua decisione.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e un giudice di legittimità?
Il giudice di merito (Tribunale, Corte d’Appello) valuta le prove e ricostruisce i fatti del caso per decidere sulla colpevolezza e sulla pena. Il giudice di legittimità (Corte di Cassazione) controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, senza riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l’imputato NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 625, n. 2, 61, n. 5, 385, commi primo e terzo, e 61, n. 2, cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denunzia l’erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, avendo il Tribunale fornito congrua e logica motivazione al riguardo (si veda la pag. 6 provvedimento impugnato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
PER QUESTI MOTIVI
Il consigliere estensore
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Presidente