Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo la concessione delle attenuanti generiche, chiarendo i confini del sindacato di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la mancata applicazione di tali circostanze, sottolineando che le valutazioni di fatto del giudice di merito non possono essere rimesse in discussione in Cassazione.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza era focalizzato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, una questione che spesso anima il dibattito nelle aule di giustizia. L’imputato, attraverso la sua difesa, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, ritenendola ingiusta e immotivata.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della questione risiede nella natura della valutazione che il giudice compie quando decide se concedere o meno le attenuanti. Si tratta di un giudizio ampiamente discrezionale, basato su una serie di elementi che riguardano sia la gravità del fatto-reato sia la personalità dell’imputato. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente ponderato gli elementi a favore del suo assistito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha respinto il ricorso, qualificandolo come inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso si basava su ‘valutazioni di fatto’, che per loro natura sono escluse dal giudizio di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove e i fatti, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
I giudici hanno inoltre richiamato un principio consolidato della propria giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello (richiamata a pagina 3 della sentenza impugnata) è stata giudicata esente da illogicità e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. Qualsiasi altro elemento non menzionato si considera implicitamente superato da tale valutazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la strada per contestare in Cassazione un diniego di attenuanti generiche è molto stretta. Non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una violazione di legge nella motivazione. L’ordinanza sottolinea l’importanza di una motivazione giudiziale sintetica ma focalizzata sugli aspetti cruciali della decisione, ribadendo che la discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata e motivata, è sovrana nella valutazione delle circostanze del caso concreto. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti fatta da un giudice di merito riguardo le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso fondato su valutazioni di fatto è indeducibile in sede di legittimità, in quanto il suo giudizio si limita al controllo della corretta applicazione della legge e non al riesame dei fatti.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli presentati?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, rimanendo tutti gli altri implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DiRrirro
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in sede d legittimità in quanto fondato su valutazioni di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata), esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare I diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila ih favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente