Attenuanti Generiche: quando la Cassazione non può decidere
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, cosa accade quando un imputato si vede negare questo beneficio e decide di impugnare la decisione fino alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui la Suprema Corte può intervenire, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti. In primo grado, l’imputato viene condannato. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, disapplica la recidiva e riduce la pena a quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Nonostante la riduzione della pena, i giudici di secondo grado confermano la decisione di non concedere le attenuanti generiche.
Insoddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti.
Il Ricorso in Cassazione sulle Attenuanti Generiche
L’argomentazione difensiva si è concentrata esclusivamente sulla valutazione, ritenuta errata, compiuta dai giudici di merito. Secondo il ricorrente, la decisione di negare le attenuanti generiche non era supportata da una motivazione logica e coerente, configurando così un vizio che avrebbe dovuto essere sanato dalla Suprema Corte.
Questo tipo di ricorso è molto comune, ma si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivedere i fatti o le valutazioni discrezionali, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le ragioni di tale decisione sono nette e si fondano su principi consolidati. I giudici supremi hanno osservato che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello per negare il beneficio era ben rappresentata e giuridicamente giustificata. In particolare, la Corte territoriale aveva espresso una valutazione:
* Priva di vizi logici: il ragionamento seguito era lineare e non presentava salti o contraddizioni.
* Coerente con le emergenze processuali: la decisione era ancorata agli elementi emersi durante il processo.
Di conseguenza, la valutazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche diventa ‘insindacabile’ in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello se quest’ultima è immune da vizi di logica e di diritto. Il motivo del ricorso, in sostanza, chiedeva alla Corte una nuova valutazione dei fatti, attività che le è preclusa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale: per contestare efficacemente in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice. È necessario dimostrare che la sua motivazione è completamente assente, palesemente illogica o contraddittoria. Al di fuori di questi ristretti confini, il potere discrezionale del giudice di merito rimane sovrano. La pronuncia di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà di un ricorso privo dei requisiti di legge.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti che hanno portato al diniego.
Cosa significa che la valutazione del giudice è ‘insindacabile’ in sede di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare o mettere in discussione una valutazione discrezionale fatta dal giudice di grado inferiore (come quella sulle attenuanti), a condizione che tale valutazione sia supportata da una motivazione logica e giuridicamente corretta.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il caso nel merito. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3147 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRIGGIANO il 17/07/1989
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari del 17 febbraio 2023, ha disapplicato la contestata recidiva e per l’effetto ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il:Presidente