Attenuanti Generiche e Ricorso in Cassazione: Analisi di una Dichiarazione di Inammissibilità
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, incidendo direttamente sull’entità della pena finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti e le condizioni per contestare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito su questo punto. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, poiché basato su motivi ritenuti non specifici e meramente ripetitivi di doglianze già respinte.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte lamentando un unico vizio: la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. La sua doglianza, tuttavia, non introduceva nuovi elementi di critica rispetto a quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello di Milano.
La Valutazione della Specificità del Ricorso
Il primo e fondamentale punto su cui la Cassazione fonda la sua decisione è la mancanza di specificità del motivo di ricorso. La Corte chiarisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici in cui sarebbe incorsa la corte di merito.
Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato “apparente”, in quanto si limitava a reiterare le censure già esaminate e motivatamente disattese nel grado precedente, senza assolvere alla funzione tipica di critica costruttiva. Questa reiterazione sterile rende il motivo inammissibile.
L’Errore a Favore dell’Imputato e il Divieto di Reformatio in Peius
Un aspetto ancora più interessante emerge dall’analisi della Corte. I giudici sottolineano come, in realtà, la situazione del ricorrente fosse già stata trattata in modo eccezionalmente favorevole, seppur in violazione di legge. Il giudice di primo grado, infatti, aveva applicato le attenuanti generiche considerandole prevalenti sulla contestata recidiva aggravata (ex art. 99, quarto comma, c.p.).
Questa operazione è espressamente vietata dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, che impedisce al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata. La Corte d’Appello, pur riconoscendo l’errore, non ha potuto correggerlo a svantaggio dell’imputato a causa del divieto di reformatio in peius, applicabile in assenza di un appello del pubblico ministero. Pertanto, la pretesa del ricorrente di ottenere un’ulteriore, massima riduzione della pena appariva del tutto infondata, dato che aveva già beneficiato di una decisione illegittima ma a lui favorevole.
La Discrezionalità del Giudice di Merito nella Graduazione della Pena
Infine, la Corte ribadisce un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la valutazione e il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Il giudizio di legittimità della Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può sindacarla solo se viziata da una palese violazione di legge o da una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, vizi non riscontrati nel caso in esame.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tre ragioni principali. In primo luogo, il motivo era aspecifico, poiché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza una critica mirata alla sentenza di secondo grado. In secondo luogo, il ricorso era manifestamente infondato, dato che l’imputato aveva già beneficiato di un errore di diritto a suo favore (la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva aggravata), che non poteva essere corretto per il divieto di reformatio in peius. In terzo luogo, la decisione sulla misura della riduzione della pena per le attenuanti rientra nella discrezionalità insindacabile del giudice di merito, se correttamente motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica redazionale dei ricorsi per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario articolare una critica specifica, giuridicamente fondata e pertinente ai vizi denunciabili in sede di legittimità. Inoltre, la pronuncia evidenzia come il sistema processuale, attraverso principi come il divieto di reformatio in peius, possa talvolta consolidare situazioni di vantaggio per l’imputato, anche se derivanti da un errore, rendendo paradossale e infondata ogni ulteriore pretesa migliorativa.
È possibile presentare ricorso in Cassazione semplicemente ripetendo gli stessi motivi già presentati in appello?
No. L’ordinanza chiarisce che un ricorso che si limita a reiterare pedissequamente i motivi già dedotti e disattesi in appello, senza una critica argomentata della sentenza impugnata, è considerato non specifico e quindi inammissibile.
Il giudice può sempre concedere le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva aggravata?
No. L’ordinanza sottolinea che il primo giudice aveva erroneamente applicato le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva contestata (ex art. 99, quarto comma, c.p.), in violazione del divieto esplicito previsto dall’art. 69, quarto comma, del codice penale.
La Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sulla misura della pena e delle attenuanti?
No, non nel merito. La graduazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo in caso di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità, essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ( vedano, nello specifico, le pagg. 5-6) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato come, pur vigendo un divieto di reformatio in peius (in assenza di appello da parte della pubblica accusa), si dovesse confermare la decisione del primo Giudice, il quale, in senso del tutto favorevole all’odierno ricorrente, ma contrariamente a quanto disposto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., aveva erroneamente applicato le
circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con criterio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.;
che, in ogni caso, il medesimo motivo di ricorso risulta anche manifestamente infondato, dal momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, infine, va ribadito che non è ravvisabile alcun vizio di violazione di legge o di motivazione in sede di giudizio di bilanciamento, qualora il giudice di merito, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza di aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 3, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359-01; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, COGNOME, Rv. 246820-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.