Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di ammissibilità del ricorso e di concessione delle attenuanti generiche. La decisione offre spunti cruciali su come la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, possa influenzare la valutazione del giudice e sulla necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso: Dal Furto del Navigatore al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una condanna per i reati di danneggiamento e furto aggravato. Un individuo era stato riconosciuto colpevole di aver rubato un navigatore satellitare da un’autovettura di proprietà di una cooperativa sociale. In primo grado, all’esito di un giudizio con rito abbreviato, l’imputato era stato condannato alla pena di cinque mesi di reclusione e 200 euro di multa. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su una serie di presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. In particolare, la difesa lamentava:
1. Un’errata affermazione della responsabilità penale.
2. La mancata esclusione di un’aggravante specifica del reato di furto.
3. Un’erronea valutazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento.
4. Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
5. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Proprio quest’ultimo punto è stato oggetto di una specifica analisi da parte della Cassazione, fornendo chiarimenti importanti sulla discrezionalità del giudice nel concederle.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
In primo luogo, la Corte ha osservato che tutti i motivi di ricorso erano, in sostanza, una semplice riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Personalità dell’Imputato
Per quanto riguarda il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi sulla personalità dell’imputato, gravato da numerosi e specifici precedenti penali per reati della stessa indole. Secondo la Cassazione, questa motivazione è pienamente legittima e sufficiente. La valutazione dello spessore criminale dell’imputato, basata sui suoi precedenti, supera ogni altra considerazione. Richiamando un proprio precedente orientamento, la Corte ha specificato che per negare le attenuanti generiche non è necessario esaminare tutti i parametri indicati dall’art. 133 del codice penale, ma è sufficiente fare riferimento anche a uno solo di essi, come in questo caso la personalità del reo.
Le Motivazioni
La ragione giuridica fondamentale della decisione risiede nel perimetro del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti del processo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha sollevato vizi di legittimità, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito, riproponendo le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Tale condotta processuale si scontra con la funzione stessa della Corte. In relazione alle attenuanti generiche, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da censure, poiché fondata su un elemento concreto e rilevante – i precedenti penali – che la legge stessa (art. 133 c.p.) indica come criterio per la valutazione della capacità a delinquere del reo. La Cassazione ha quindi confermato che la presenza di una storia criminale specifica e radicata può legittimamente assorbire e superare ogni altra possibile valutazione favorevole all’imputato, rendendo la motivazione del diniego completa e adeguata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve contenere critiche nuove e specifiche alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità e non limitandosi a ripetere argomenti già disattesi. In secondo luogo, il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato quando si basa sulla personalità negativa dell’imputato, desunta in modo oggettivo dai suoi precedenti penali specifici. Questa pronuncia serve da monito: la valutazione della personalità del reo rimane un pilastro centrale nella commisurazione della pena e la sua pericolosità sociale, attestata da condanne precedenti, è un fattore che il giudice può, e in certi casi deve, considerare con estremo rigore.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando i motivi presentati sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione).
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negate le attenuanti generiche?
Sì, secondo la sentenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha legittimamente negato le attenuanti generiche basandosi sulla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti per reati della stessa specie. È sufficiente che il giudice specifichi uno dei parametri dell’art. 133 c.p., come la capacità a delinquere, per giustificare il diniego.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non introduce nuove argomentazioni giuridiche o critiche specifiche alla logica della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse questioni di fatto e di diritto già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, in questo caso dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede deltnarzo 2022, che aveva accertato la responsabilità penale di COGNOME NOME NOME NOME ai reati di danneggiamento e furto aggravato di un navigatore satellitare posto all’interno di una autovettura di proprietà di una RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza di primo grado, resa all’esito di rito abbreviato, l’imputato era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei reati previsti dall’art. 635 c.p. e dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 7 cod.pen., ed era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi, con i quali lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’ affermazione della responsabilità penale; 2) violazione di legge e carenza di motivazione in NOME alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod.pen; 3) violazione di legge della sentenza e carenza di motivazione in NOME alla ritenuta integrazione del reato di danneggiamento; 4)violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen;5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
tutti i motivi sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alle pagine da 3 a sei, dando adeguato conto delle questioni e dei rilievi oggetto dei presenti motivi;
il quinto motivo, è pure inammissibile in quanto la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti per reati della stessa specie. Si tratta di aspetti, in sostanza, superati dalla affermazione dello spessore criminale dell’imputato per i numerosi precedenti specifici, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010; Rv. 247959 – 01);
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
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