Attenuanti Generiche: Il Ricorso in Cassazione Deve Essere Specifico
L’ottenimento delle attenuanti generiche è spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la richiesta di tali circostanze, specialmente in sede di legittimità, deve essere supportata da un ricorso argomentato e specifico, non da doglianze vaghe. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un giovane condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (hashish) a fini di spaccio. La condanna, emessa all’esito di un giudizio abbreviato, non aveva concesso le attenuanti generiche richieste dalla difesa. Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e le Attenuanti Generiche
L’unico motivo del ricorso denunciava la violazione dell’art. 62-bis del codice penale e un vizio di motivazione. In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito avessero erroneamente negato la concessione delle attenuanti generiche, senza una motivazione adeguata. Si trattava, quindi, di una critica diretta al trattamento sanzionatorio applicato, considerato troppo severo in assenza di una riduzione della pena per le suddette circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello precedente, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso proposto era caratterizzato da ‘deduzioni vaghe e non specifiche’. Invece di presentare una critica argomentata e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello, la difesa si era limitata a una censura generica. La sentenza impugnata, al contrario, era stata giudicata dalla Cassazione come corredata da una motivazione appropriata, logica e immune da vizi giuridici.
I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche sulla base di due elementi chiave:
1. La gravità dei fatti: La condotta illecita era stata ritenuta di particolare serietà.
2. I precedenti dell’imputato: La presenza di precedenti in giudicato era stata interpretata come un indicatore di una ‘proclività a delinquere’, rendendo l’imputato non meritevole del beneficio.
Secondo la Cassazione, la sentenza d’appello aveva esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive, fornendo una risposta logica e sufficiente. Il ricorso, non riuscendo a smontare questo impianto motivazionale con critiche specifiche, è risultato inefficace e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione, specialmente quando contesta valutazioni discrezionali del giudice come la concessione delle attenuanti generiche, deve essere estremamente preciso. Non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione; è necessario individuare i vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata e argomentarli in modo convincente. In assenza di una critica strutturata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile ottenere le attenuanti generiche anche in presenza di precedenti penali?
No. Basandosi su questa ordinanza, la presenza di precedenti penali, soprattutto se indicativi di una ‘propensione a delinquere’, è un elemento che il giudice valuta negativamente e che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se le sue motivazioni sono ritenute vaghe e non specifiche, e non costituiscono una critica argomentata della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso non assolve alla sua funzione tipica e viene respinto senza un esame di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 23 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Foggia il 27 gennaio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nel reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione hashish, il 16 dicembre 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, in relazione al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche.
L’impugnazione è manifestamente infondata.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
La riferita doglianza censura il trattamento punitivo, benchè esso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che vengono disattese cognita causa (pp. 3-4 della sentenza impugnata), sottolineando la mancanza di elementi positivamente emersi per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed inoltre la gravità dei fatti e la sussistenza di precedenti in giudicato tali da far ritenere l’imputato proclive a delinquere e, dunque, non meritevole della invocata riduzione della pena.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.