Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso per Cassazione
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica personalità del reo e alle circostanze del fatto. Tuttavia, il loro mancato riconoscimento non può essere contestato in modo generico davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i precisi limiti entro cui è possibile impugnare tale decisione, sottolineando la differenza tra valutazione di merito e vizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: dal Furto Aggravato al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale. In sede di appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza, concedendo un’altra attenuante e riducendo la pena a otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Tuttavia, i giudici d’appello non avevano concesso le attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, attraverso un unico motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle suddette attenuanti.
Il Motivo del Ricorso e le Attenuanti Generiche Contestate
L’argomentazione difensiva si è concentrata esclusivamente sulla presunta insufficienza della motivazione della Corte d’Appello. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non si riteneva di applicare la diminuzione di pena prevista dall’art. 62-bis c.p. Questo tipo di doglianza mira a sottoporre alla Cassazione una riconsiderazione degli elementi di fatto che, a parere della difesa, avrebbero dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, non di merito.
I giudici hanno osservato che la motivazione della Corte d’Appello, sebbene resa in forma implicita e facendo riferimento a quanto già statuito dal primo giudice, era del tutto sufficiente, logica e coerente con le emergenze processuali. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era, quindi, il risultato di una valutazione discrezionale del giudice di merito, fondata su argomentazioni prive di vizi logici evidenti.
La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi inferiori, ma solo di verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia corretto e non palesemente irragionevole. Un ricorso che si limita a contestare la conclusione del giudice senza individuare un vizio di legittimità (come una contraddizione palese o una palese illogicità) si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla decisione. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice è affetta da un vizio specifico, come una contraddittorietà insanabile tra le sue parti o un’argomentazione che si discosta palesemente dalle regole della logica.
In assenza di tali vizi, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000,00 euro. Ciò conferma che l’accesso al giudizio di legittimità è riservato a censure precise e fondate su errori di diritto.
È possibile ricorrere in Cassazione se il giudice di merito non concede le attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si lamenta un vizio della motivazione qualificabile come manifesta illogicità o contraddittorietà. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto che hanno portato il giudice a negare il beneficio.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, come in questo caso, dove si contestava una valutazione discrezionale del giudice senza evidenziare un vero vizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 08/06/1988
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 7 dicembre 2022, concessa l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. in termini di equivalenza alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa, sia pur implicitamente, dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in uno con quanto già affermato da parte del primo giudice, le ragioni del mancato riconoscimento all’imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo argomentazioni prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Ilresidente