Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego è una decisione ampiamente discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso presentato contro tale decisione, chiarendo quando questo si scontra con una inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in appello per il reato di detenzione a fini di spaccio di marijuana, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e i vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
La Corte ha spiegato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione sulle attenuanti generiche, è una questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici di merito. Tale valutazione non è sindacabile in Cassazione, se non nei ristretti limiti della “manifesta irragionevolezza”, condizione che non è stata riscontrata nel caso specifico.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello non aveva escluso la rilevanza del modesto quantitativo di sostanza stupefacente in sé, ma l’aveva correttamente inserita in una valutazione complessiva del fatto. Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico perché faceva un vago riferimento a un presunto “comportamento collaborativo” dell’imputato, un elemento peraltro neppure menzionato nel motivo d’appello originario e quindi privo di specificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia della pena. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico palese o una palese violazione di legge nella motivazione del giudice. Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti o a invocare genericamente elementi favorevoli è destinato all’inammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come ricorda la Corte, è la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non se la contestazione si limita a una diversa valutazione dei fatti. La determinazione del trattamento sanzionatorio è una questione di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità della motivazione, che in questo caso non è stata riscontrata.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Per quale motivo il ricorso è stato considerato generico e inammissibile?
Perché non indicava vizi di legge o illogicità manifeste, ma si limitava a criticare la valutazione discrezionale del giudice. Inoltre, faceva un riferimento vago a un presunto comportamento collaborativo, un elemento non solo non provato ma neanche menzionato nel motivo d’appello originario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di manjuana.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico. In particolare, la rilevanza del modesto quantitativo della sostanza non è stata esclusa dalla Corte d’appello per un’ipotetica incompatibilità con la ritenuta ipotesi lieve di reato, ma soltanto all’interno di una complessiva valutazione del fatto. Inoltre, il ricorso non indica elementi favorevoli eventualmente trascurati in sentenza, facendo labiale riferimento unicamente ad un comportamento S4′ collaborativo dell’imputato, del quale nonvfa menzione nemmeno nel generico motivo d’appello sul punto.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.