Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39983 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GLYPH
NOME MELCHIORRE
nato a SAPRI il DATA_NASCITA
IANNONE ELVIRA GLYPH
nata a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME udito il difensore AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità di entrambi i ricorsi; (per NOME COGNOME), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno accoglieva in parte gli appelli proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, condannati dal Tribunale di Vallo della AVV_NOTAIOnia per concorso nei delitti, tutti aggravati, di estorsione, rapina e lesione personale, nonché – il sol
COGNOME – della contravvenzione prevista dall’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110.
Preso atto della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli inerenti alla concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, il Giudice di appello, riconosciute dette attenuanti equivalenti alle aggravanti diverse da quella prevista per la rapina commessa in luogo di privata dimora ed esclusa questa stessa aggravante in relazione al reato di estorsione, rideterminava la pena per COGNOME e COGNOME rispettivamente in anni sei, mesi quattro, giorni dieci di reclusione e 2.400,00 euro di multa e in anni sei, mesi quattro di reclusione e 2.300,00 euro di multa.
Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
3.1. Violazione della legge penale e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti non privilegiate, giudizio che avrebbe reso la pena più proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dall’imputato, soggetto incensurato che ha ammesso gli addebiti.
3.2. Violazione di legge (art 438, commi 5 e 6-ter, cod. proc. pen.) in ordine alla omessa riduzione della pena per effetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato erroneamente respinta dal G.u.p. e riproposta dall’imputato in dibattimento mediante acquisizione del verbale dell’udienza preliminare.
Su detta questione, oggetto di un motivo di appello, la Corte ha omesso di provvedere, nonostante gli imputati non avessero rinunziato ai motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio, fra i quali rientrava quello di cui si tratta.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è sovrapponibile al secondo motivo proposto nell’impugnazione del coimputato.
Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, giudizio che avrebbe reso la pena più adeguata al caso concreto, considerate la incensuratezza e la confessione dell’imputata.
La gravità della condotta complessiva è stata illegittimamente valutata dalla Corte di appello per fondare il giudizio di sola equivalenza fra le circostanze eterogenee.
La difesa censura la decisione impugnata anche sotto un altro profilo: la stessa Corte ha violato il divieto di reformatio in peius nel momento in cui, «per effetto dell’elisione dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 bis c.p. giudicata non applicabile al delitto di estorsione, operazione favorevole all’imputato», ha individuato in concreto quale delitto più grave quello di rapina, diverso da quello di estorsione individuato dal primo giudice, in assenza di appello del Pubblico ministero o del Procuratore generale.
La violazione sussiste «anche se l’esito della comparazione tra le circostanze proponeva una latitudine differente e suggeriva di individuare un diverso reato qualificabile come delitto più grave».
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati.
Il comune motivo inerente all’omesso riconoscimento della riduzione per il rito, fondato su un asserito erroneo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, non è consentito in questa sede.
La sentenza impugnata ha osservato che con gli atti di appello, nella sostanza sovrapponibili, detta questione era stata proposta con uno specifico motivo (il secondo), mentre solo con l’ultimo, logicamente subordinato anche a quelli riguardanti l’affermazione di responsabilità, gli imputati avevano sollecitato il riconoscimento delle attenuanti generiche e un più favorevole trattamento sanzionatorio.
All’udienza dibattimentale avanti la Corte di appello gli imputati e i loro difensori hanno rinunziato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli inerenti alla concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, cosicché risulta evidente che fra i motivi rinunciati, in ordine ai quali non vi era alcun onere motivazionale, rientrava anche quello relativo alla specifica questione in rito, il cui accoglimento avrebbe avuto un effetto in ordine alla determinazione della pena, ma sotto un profilo del tutto diverso rispetto a quello proposto nel motivo riguardante il trattamento sanzionatorio.
È privo di ogni fondamento il comune motivo riguardante il giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti non privilegiate.
La Corte di appello ha riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche proprio in ragione del loro positivo comportamento processuale con l’ammissione degli addebiti, valorizzato unitamente alla loro incensuratezza, dato di per sé
insufficiente, in ragione di quanto disposto dall’art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.
Il giudizio di equivalenza fra dette attenuanti e le aggravanti è stato espressamente motivato nella sentenza impugnata, con valutazione incensurabile, considerato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; da ultimo vds. Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.).
Legittimamente la sentenza ha poi evidenziato che la confessione e la manifestazione di resipiscenza sono intervenute solo all’udienza di appello e soprattutto che la condotta complessiva è stata particolarmente grave, con ciò dando rilievo alla condotta susseguente al reato e alle modalità dell’azione, elementi espressamente indicati nell’art. 133 cod. pen., norma generale che deve orientare il giudice nell’esercizio del potere discrezionale quanto all’applicazione della pena, peraltro determinata, nel caso di specie, nel minimo edittale ad esito del giudizio di equivalenza fra circostanze.
Anche l’ultima censura proposta solo nel ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondata.
La stessa difesa riconosce che, a seguito di una statuizione favorevole agli imputati (l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3-bis, cod. pen. per il delitto di estorsione, la cui applicazione avrebbe comportato una pena minima più alta), il delitto più grave è stato correttamente individuato in quello di rapina.
Il principio del divieto di reformatio in peius, dunque, non è affatto pertinente e la determinazione della pena base in misura inferiore a quello previsto per la rapina in luogo di privata dimora avrebbe comportato una pena illegale, sia pure in senso favorevole all’imputato. Ciò anche là dove la Corte di appello – come pretenderebbe la ricorrente – avesse (erroneamente) mantenuto quale reato più grave l’estorsione: infatti l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per
uno dei reati-satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255348 01; Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279275 – 01).
5. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2024.