Attenuanti Generiche: La Cassazione Stabilisce i Limiti per l’Appello
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, con un focus specifico sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla motivazione della pena. La Suprema Corte ha delineato con fermezza i confini del potere discrezionale del giudice di merito e i doveri di specificità che incombono sulla difesa nel presentare le proprie doglianze. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto previsto dall’art. 642 del codice penale e il relativo trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso si concentravano su due aspetti principali: la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una valutazione negativa della sua personalità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale, ritenendo i motivi di ricorso non conformi ai requisiti di legge. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Attenuanti Generiche e Motivazione: Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si basa su un’analisi rigorosa dei motivi di ricorso, giudicati privi di specificità e manifestamente infondati. Vediamo nel dettaglio i principi giuridici applicati.
La Genericità del Ricorso
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che entrambi i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, non rispettavano i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, non potendosi limitare a una generica contestazione della decisione impugnata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul punto centrale delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima e ben motivata la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fondato il diniego su un giudizio personologico negativo, evidenziando la continuità criminosa e l’ingravescente pericolosità del soggetto. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di elementi positivi di meritevolezza, poiché tale valutazione assorbe e supera tutte le altre considerazioni.
La Misura della Pena e il Potere Discrezionale del Giudice
Infine, per quanto riguarda la dosimetria della pena, la Corte ha chiarito un altro aspetto fondamentale. Quando la pena irrogata è pari o molto vicina al minimo edittale previsto dalla legge, il giudice non è tenuto a fornire una giustificazione espressa e dettagliata del suo uso del potere discrezionale. La scelta di una sanzione di ridotta entità, infatti, lascia presumere implicitamente che siano stati considerati i criteri di cui all’art. 133 del codice penale in modo favorevole all’imputato. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano comunque esplicitato le ragioni del loro convincimento in modo logico e corretto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma l’importanza del rigore formale nella redazione degli atti di impugnazione, pena l’inammissibilità. Sottolinea inoltre l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze soggettive, come quelle rilevanti per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione conferma che un solido giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, basato su elementi concreti come i precedenti penali, costituisce una base motivazionale sufficiente per giustificare sia il diniego delle attenuanti sia la conferma della recidiva. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare la loro effettiva rilevanza e meritevolezza nel caso specifico, contestando in modo puntuale e non generico le argomentazioni della sentenza impugnata.
Per quale motivo la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, oppure se sono considerati manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico.
È sufficiente un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato che un giudizio personologico negativo, basato su elementi concreti e in assenza di prove di meritevolezza, è una motivazione legittima e sufficiente per negare la concessione delle attenuanti generiche.
Il giudice deve sempre giustificare in modo dettagliato la misura della pena che infligge?
No. La Corte ha specificato che, quando la pena inflitta corrisponde al minimo previsto dalla legge o è molto vicina ad esso, non è necessaria una giustificazione espressa e dettagliata. Si presume implicitamente che il giudice abbia valutato positivamente i criteri fissati dall’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39801 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39801 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato in relazione al delitto ex art 642 cod.pen.;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e apparato circostanziale, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., son manifestamente infondati; che, infatti, la Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta di esclusione della recidiva, illustrando i precedenti natura delittuosa- iscritti a carico del ricorrente e argomentando circa la continuità criminosa denotata dal fatto a giudizio, ritenuto espressione di ingravescente pericolosità del suo autore in conformità con i principi dettati in materia da questa Corte;
che, quanto alle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha legittimamente fondato il diniego su un giudizio personologico negativo in assenza di emergenze che ne attestassero la meritevolezza; che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità non è necessario che il giudice nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essen sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevant ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli alt da tale valutazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata, come nella specie, una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima ad esso in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, particolare, pag. 2 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
9.-
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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