Attenuanti Generiche: La Gravità del Reato Può Escluderle
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come, in presenza di reati gravi come la bancarotta fraudolenta, la valutazione negativa di specifici indici di gravità possa legittimamente condurre al diniego di tale beneficio, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per diversi reati, tra cui quello di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza dichiarando la prescrizione per un capo d’imputazione, confermava la condanna per le restanti accuse. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la mancata motivazione da parte della Corte territoriale in merito al diniego delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato alcuni elementi favorevoli all’imputato, che avrebbero meritato un’attenta valutazione ai fini della concessione delle attenuanti.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, esercitando correttamente il proprio potere discrezionale. In particolare, il giudice di secondo grado aveva individuato un elemento preponderante e decisivo per negare le attenuanti generiche: la gravità dei fatti di bancarotta fraudolenta, evidenziata soprattutto dall’ingente valore dei beni che erano stati distratti a danno dei creditori.
La Corte ha sottolineato che l’apprezzamento del giudice di merito, quando fondato su elementi concreti previsti dall’art. 133 del codice penale (come la gravità del danno), non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la semplice indicazione di dati favorevoli che la difesa ritiene meritevoli di vaglio.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel decidere sulla concessione delle attenuanti generiche, può legittimamente valorizzare un solo elemento negativo, ritenendolo assorbente rispetto a qualsiasi altro dato di segno opposto. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto la gravità del reato, desunta dal valore patrimoniale sottratto, un fattore talmente rilevante da superare ogni altra possibile considerazione a favore dell’imputato.
La Cassazione ribadisce che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici, il ricorso è stato giudicato infondato in punto di diritto e basato su argomentazioni prettamente fattuali, non ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione evidentemente priva di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato, è insindacabile in Cassazione. La gravità del reato, specialmente nei delitti contro il patrimonio come la bancarotta, può costituire da sola un elemento sufficiente a giustificare il diniego del beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso basato esclusivamente sulla riconsiderazione di elementi fattuali favorevoli all’imputato, senza evidenziare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice, è destinato all’inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato e basato su questioni di fatto. La motivazione della Corte d’Appello era considerata logica e congrua.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha considerato preponderante la gravità dei fatti di bancarotta fraudolenta e, in particolare, l’ingente valore dei beni distratti. Questo singolo elemento è stato ritenuto sufficiente per giustificare il diniego del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale quando si ravvisano profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3171 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3171 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 03/10/1973
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo D. della rubrica, perché es prescrizione, confermandone la condanna per le residue imputazioni;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua logica dell’elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. c considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), indicato nella gravità dei fatti di bancarotta fraudolenta e in particolare, nell’ingente valore dei beni distratti, così rendendo un apprezzamento che non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell’indicazione assertiva di taluni favorevoli, ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.