Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
É
,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale – in relazio reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 – h rideterminato la pena applicata al primo imputato e, nei confronti del secondo, h applicato quella concordata ai sensi dell’at.599bis cod.proc.pen..
L’unitario motivo di ricorso proposto dall’COGNOME, attinente alla congrui della pena va dichiarato inammissibile.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all’esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/201 Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Inammissibile è altresì l’unico motivo proposto dal difensore del COGNOME e attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazion insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia con anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene preva ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spec quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di element
positivi sufficienti a giustificare l’applicazione delle relative circostanze atten con particolare riferimento al negativo giudizio sulla personalità dell’imputa desumibile dai suoi gravi e plurimi precedenti e della sostanziale irrilevanza del circostanze di fatto addotte dalla difesa.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La Pre dent9