Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in ordine al reato pre dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico e aspecific In particolare, in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso e concernen la responsabilità in concorso dell’imputato, la pronunzia impugnata rec appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probato ed immune da vizi logico-giuridici.
Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato e ricostruito g elementi riguardanti la responsabilità penale sulla base dei riscontri fattua illustrati e attinenti al concorso dell’imputato nella contestata condotta di ces atteso che è stato esposto come il ricorrente avesse preso personalmente accor con la cessionaria dello stupefacente e si fosse recato nell’abitazione della st insieme alla coimputata, per provvedere alla consegna.
Inammissibile è altresì il motivo di ricorso attinente al diniego delle circost attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riform dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un sol elemento attinente alla personalità dei colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di spe quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsi
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elemento positivo – anche in riferimento ai plurimi precedenti dell’imputato idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circostanze attenuanti.
Infine, è inammissibile il motivo riguardante la dosimetria della sanzion inflitta.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nell discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fiss pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata – come nel cas di specie – una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due i numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Del Papa, Rv. 276288).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La Psi1ente