Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, confermando che la valutazione dei fatti e delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito e che le attenuanti non sono un diritto automatico, ma devono essere supportate da elementi concreti e positivi.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, una fattispecie che punisce i reati di lieve entità in materia di stupefacenti. L’imputato, dopo la condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali argomenti:
1. La Critica alla Valutazione delle Prove
Nel primo motivo, la difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito. Sostanzialmente, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una diversa conclusione sulla colpevolezza dell’imputato.
2. La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel negare questo beneficio, che avrebbe comportato una riduzione della pena.
La Valutazione delle Prove: Competenza Esclusiva dei Giudici di Merito
La Cassazione ha immediatamente dichiarato inammissibile il primo motivo. La Corte ha ricordato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un “terzo grado” di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente. In questo caso, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano fornito una motivazione congrua, adeguata e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
La Negazione delle Attenuanti Generiche: Una Scelta Motivata
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha sottolineato come la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche fosse stata ampiamente e correttamente motivata. In particolare, era stata evidenziata “l’assenza di positivi elementi di valutazione” e “l’assenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell’imputato nel corso delle indagini”. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che, specialmente dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente a giustificare la concessione automatica del beneficio.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento delle prove investono profili di merito, preclusi al giudizio di legittimità, tanto più che i giudici dei precedenti gradi avevano fornito una motivazione esente da vizi logici. In secondo luogo, la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata in modo conferente dalla Corte d’Appello, che aveva rilevato l’assenza di elementi positivi e di collaborazione da parte dell’imputato. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice può legittimamente negare le attenuanti basandosi sulla sola assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo le riforme legislative che hanno reso più stringenti i criteri per la loro applicazione. Infine, è stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla congruità della pena, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in Cassazione se non in caso di palese arbitrio o illogicità.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida due principi fondamentali. Primo: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto o di procedura) e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Secondo: le attenuanti generiche non sono un automatismo, ma una concessione che il giudice deve valutare discrezionalmente sulla base di elementi concreti che dimostrino una minore pericolosità sociale o una condotta processuale meritevole. L’assenza di collaborazione e di altri fattori positivi può legittimamente fondare il loro diniego. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso sulla valutazione delle prove è stato dichiarato inammissibile?
Perché la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, che in questo caso è stata ritenuta adeguata e priva di vizi.
Quali sono i motivi per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici di merito non hanno riscontrato elementi positivi da valutare a favore dell’imputato. In particolare, è stata evidenziata la sua mancanza di collaborazione durante le indagini. La Corte ha ribadito che il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere questo beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione e l’assenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell’imputato nel corso delle indagini;
considerato che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
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