Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso con Motivazione Logica
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale per il giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione e la misura della riduzione non sono automatiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava una riduzione non applicata nella massima estensione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. Sostanzialmente, pur essendo state riconosciute, la riduzione di pena applicata dal giudice di secondo grado era stata contenuta e non massima, e l’imputato chiedeva alla Cassazione di rivedere tale decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. L’inammissibilità scatta quando il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge per essere esaminato. In questo caso, la Corte ha ritenuto che le censure mosse dall’imputato non fossero ammissibili in sede di legittimità, in quanto la motivazione della Corte d’Appello era stata considerata completa, adeguata e priva di manifesta illogicità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che il giudice di merito aveva fornito una giustificazione chiara e logica per contenere la riduzione di pena derivante dalle attenuanti generiche. La motivazione si fondava su elementi specifici e concreti, quali:
* La notevole capacità delinquenziale: L’imputato aveva dimostrato una spiccata propensione al crimine all’interno di un’associazione criminale.
La pluralità di ruoli: Aveva svolto compiti sia di spacciatore (pusher*) che di custode della sostanza stupefacente, indicando un coinvolgimento attivo e non marginale.
* I precedenti penali: La presenza di precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti ha pesato negativamente sulla valutazione complessiva.
* L’assenza di resipiscenza: Non era emerso alcun segno di pentimento o di revisione critica del proprio operato criminale.
Secondo la Cassazione, questa motivazione è del tutto adeguata e non manifestamente illogica. Di conseguenza, non è censurabile in sede di legittimità, poiché la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, ma può solo verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma una sede dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso basato su contestazioni di merito, senza evidenziare vizi logici palesi, è destinato all’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello, che spiegava le ragioni per la concessione solo parziale delle attenuanti generiche, è stata giudicata adeguata, completa e non manifestamente illogica, rendendola non sindacabile in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato il giudice per limitare le attenuanti generiche?
Il giudice ha basato la sua decisione sulla notevole capacità delinquenziale dell’imputato, sul suo duplice ruolo di spacciatore e custode della droga, sui suoi precedenti penali specifici e sulla totale assenza di segni di pentimento (resipiscenza).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la Corte di merito ha spiegato il contenimento della riduzione, non in misura massima, delle circostanze in esame in relazione alla notevole capacità delinquenziale dell’imputato in seno al sodalizio, avendo svolto compiti sia di pusher che di custode della droga, al compimento, in passato, di reati in materia di stupefacenti e all’essenza di segni di resipiscenza: una motivazione del tutto adeguata e certamente non manifestamente illogica, che, quindi, non è censurabile in questa sede di legittimità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.