Attenuanti generiche: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso ripetitivo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità e sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea un principio fondamentale: riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità, porta a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa nei confronti di un individuo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti. La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre motivi principali, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Nello specifico, i motivi erano:
1. Errata valutazione della destinazione della sostanza: si sosteneva che i giudici avessero sbagliato nel non riconoscere la destinazione all’uso personale dello stupefacente sequestrato.
2. Mancata riqualificazione del reato: si contestava la mancata applicazione dell’ipotesi di reato meno grave, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.
3. Diniego delle attenuanti generiche: si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione è inammissibile. Le ragioni di tale decisione sono state esposte in modo chiaro e si concentrano su due aspetti cruciali del processo penale.
Reiterazione dei Motivi d’Appello
Per quanto riguarda i primi due punti, la Cassazione ha osservato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una pedissequa ripetizione di quanto già dedotto e puntualmente respinto dalla Corte d’Appello. I giudici hanno ribadito che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, come ha fatto la difesa, è un’operazione non consentita in questa sede.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto più significativo della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse corretta e adeguata. I giudici di merito avevano negato il beneficio evidenziando l’assenza di elementi positivi di valutazione idonei a giustificarne la concessione. La Cassazione, citando un proprio precedente (sentenza n. 39566/2017), ha ricordato che, a seguito della riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per ottenere le attenuanti. Il giudice può legittimamente negarle basando la sua decisione sulla mancanza di elementi o circostanze di segno positivo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul rigido perimetro del giudizio di legittimità e sull’interpretazione consolidata dell’articolo 62-bis del codice penale. I giudici hanno chiarito che un ricorso per Cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non il suo contenuto fattuale. Le doglianze che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di prova sono destinate all’inammissibilità. In merito alle attenuanti, la decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la loro concessione non è un automatismo, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve essere ancorata a specifici elementi positivi, la cui assenza costituisce di per sé una valida ragione per il diniego.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. Per gli avvocati, emerge la necessità di strutturare il ricorso per Cassazione evidenziando veri e propri errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto. Per gli imputati, la decisione ribadisce che per sperare in una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche non basta non avere precedenti penali. È necessario che emergano dal processo elementi concreti e positivi sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto, che il giudice possa valorizzare per concedere il beneficio.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso basato sulla pedissequa reiterazione di motivi già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello è inammissibile. Il ricorso in Cassazione deve denunciare vizi di legittimità (errori di diritto) e non tentare una nuova valutazione dei fatti.
Per quale motivo la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la decisione ben motivata perché basata sull’assenza di elementi positivi di valutazione. Dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per la concessione del beneficio, e il giudice può negarlo semplicemente rilevando la mancanza di circostanze favorevoli.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, riportando il contenuto dell’atto d appello, lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, posto che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere nei fatti la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente caduta in sequestro; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo ed al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con argomentazioni logiche e corrette in punto di diritto;
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore