Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è destinato al fallimento
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione, specialmente quando si contestano la valutazione delle prove e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte Suprema ribadisce con chiarezza il proprio ruolo di giudice di legittimità, e non di merito, delineando i confini entro cui un ricorso può essere accolto.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Valutazione dei Fatti
Un individuo, condannato in appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando due principali violazioni. In primo luogo, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello viziata. In secondo luogo, si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente considerato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Cassazione e la Natura del Giudizio di Legittimità
La Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici supremi hanno sottolineato che la Cassazione non ha il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi probatori o di adottare nuovi parametri di valutazione dei fatti. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, completa e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, rendendo la doglianza del ricorrente un mero tentativo, non consentito, di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: le motivazioni della Corte
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato il beneficio basandosi su due elementi chiave: la gravità dei fatti commessi e l’ ‘intensa capacità criminale’ del ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Se il giudice ritiene che la gravità del fatto e la personalità negativa dell’imputato siano preponderanti, questa valutazione è sufficiente a superare ogni altro potenziale elemento a favore, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza due concetti fondamentali per chiunque affronti un procedimento penale. Primo, un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali già respinte nei gradi di merito. Deve, invece, concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. Secondo, la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per ottenerle, non basta evidenziare qualche elemento positivo, ma è necessario dimostrare che tali elementi siano così rilevanti da superare fattori negativi come la gravità del reato e una storia criminale significativa.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici hanno ritenuto prevalenti la gravità dei fatti commessi e l’intensa capacità criminale del ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali. Questa valutazione discrezionale è stata considerata sufficientemente motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
.c 1 ;71t9. avvise al Le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla pen responsabilità del COGNOME è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando est poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probat posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostr la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 9, 10 ed 11 della sent impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo de completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto no qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità dei fatti e l’intensa capacità cri del ricorrente desumibile dai plurimi precedenti penali (vedi pag. 12 della senten impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da ques Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il manca riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti g elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a que ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.