Attenuanti Generiche: la Cassazione Fissa i Paletti sulla Valutazione del Giudice
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena. La loro concessione, tuttavia, non è un atto dovuto ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti di tale discrezionalità e sui motivi che possono portare a un ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il motivo principale del ricorso riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza tra una circostanza attenuante e le aggravanti contestate. Secondo la difesa, la decisione dei giudici di merito era viziata sia per violazione di legge sia per difetto di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. La decisione si fonda su una netta conferma dell’operato della Corte territoriale, la cui motivazione è stata giudicata completa, logica e priva di vizi censurabili in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Gravità dei Fatti e Corretta Applicazione della Legge
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di due pilastri fondamentali.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando elementi concreti come la gravità dei fatti e l’assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito su questi aspetti, se fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto logici e non contraddittori, è insindacabile. Non spetta alla Cassazione riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza del ragionamento del giudice precedente.
Il Bilanciamento tra Circostanze
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce un divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto a determinate aggravanti, tra cui quella prevista dall’articolo 112, primo comma, n. 4, del codice penale. La doglianza difensiva su questo punto è stata quindi giudicata manifestamente infondata, poiché la Corte d’Appello si è limitata ad applicare correttamente una precisa disposizione di legge.
Le Conclusioni: I Limiti del Sindacato di Legittimità
L’ordinanza riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra in un potere discrezionale del giudice di merito che, se esercitato con una motivazione coerente, razionale e non manifestamente illogica, non può essere messo in discussione in sede di legittimità. La decisione implica che, per contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente lamentare una diversa valutazione dei fatti, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nel ragionamento del giudice. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando la sua valutazione si basa su elementi concreti come la gravità dei fatti e la mancanza di aspetti positivi che possano giustificare una riduzione della pena. Se la motivazione è logica e coerente, tale decisione è insindacabile in Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminarne il merito, perché i motivi presentati sono manifestamente infondati, non consentiti dalla legge o privi dei requisiti richiesti. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Le circostanze attenuanti possono sempre essere considerate prevalenti sulle aggravanti?
No. L’art. 69, comma quarto, del codice penale stabilisce specifici casi in cui è vietato al giudice ritenere le attenuanti prevalenti su determinate aggravanti, come quella prevista dall’art. 112, comma primo n. 4 cod. pen., oggetto della decisione in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONDOVI il DATA_NASCITA NOME nato a MONDOVI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine° alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. contestati aggravanti è in parte non consentito ed in parte manifestamente infondato;
rilevato che i giudici di appello hanno valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli all mitigazione della pena ed hanno correttamente affermato che la concessione delle attenuanti generiche in relazione ai reati già giudicati e posti in continuazione n comporta necessariamente il riconoscimento delle medesime attenuanti in relazione al reato oggetto di giudizio (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in ques sede;
rilevato che la Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto dell’art 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto all’aggravante di cui all’art. 112, comma primo n. 4, co pen. con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.