Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega Quando il Ricorso è Inammissibile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per cui un ricorso volto a ottenerle può essere dichiarato inammissibile, specialmente in presenza di precedenti penali.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la difficile condizione fisica del ricorrente come elemento meritevole di una mitigazione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era non solo una semplice ripetizione di argomentazioni già esposte e respinte in appello, ma anche manifestamente infondato. La Corte ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un’analisi rigorosa del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, ritenuto logico e privo di vizi. I giudici di legittimità hanno sottolineato due aspetti fondamentali:
1. Presenza di elementi negativi: La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i plurimi precedenti penali del ricorrente. Questi precedenti costituiscono un elemento di segno negativo che depone contro un giudizio prognostico favorevole, essenziale per la concessione delle attenuanti.
2. Assenza di elementi positivi: Oltre ai precedenti negativi, i giudici non hanno riscontrato elementi positivi su cui fondare una riduzione di pena. La difficile condizione fisica, addotta dalla difesa, non è stata ritenuta un fattore sufficiente a tal fine. La Corte ha implicitamente affermato che non ogni difficoltà personale può automaticamente tradursi in un’attenuante, specialmente se controbilanciata da una conclamata inclinazione a delinquere.
In sostanza, il ricorso non è riuscito a confrontarsi adeguatamente con la solida motivazione della sentenza impugnata, che aveva già effettuato un bilanciamento completo della personalità dell’imputato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche richiede una valutazione complessiva della figura del reo, non limitata a un singolo aspetto. La presenza di precedenti penali rappresenta un ostacolo significativo, che può essere superato solo dalla dimostrazione di concreti elementi positivi che indichino un percorso di ravvedimento o una particolare meritevolezza. Le condizioni personali, come quelle di salute, possono essere considerate, ma non costituiscono un diritto automatico alla riduzione della pena e devono essere ponderate nel quadro generale. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito, purché la sua valutazione sia logica, completa e ben motivata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era meramente reiterativo delle argomentazioni già presentate in appello e manifestamente infondato, non riuscendo a contestare efficacemente la logica della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha basato la sua decisione sulla presenza di elementi negativi, come i numerosi precedenti penali del ricorrente, e sulla contestuale assenza di elementi positivi che potessero giustificare un giudizio prognostico favorevole e, di conseguenza, una mitigazione della pena.
La difficile condizione fisica del ricorrente è stata considerata un motivo valido per la riduzione della pena?
No, la Corte ha stabilito che la difficile condizione fisica, così come prospettata dalla difesa, non poteva essere valutata come un elemento positivo sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, specialmente a fronte dei significativi elementi negativi presenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35593 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. è inammissibile perché reiterativo dell’atto di appello e comunque manifestamente infondato. Invero, la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con un ragionamento privo di fratture sul piano logico-giuridico, ha valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la presenza di elementi di segno negativo (i plurimi precedenti penali del ricorrente) e l’assenza di elementi positivi su cui fondare un giudizio prognostico favorevole, non potendosi valutare in tal senso quelli prospettati dalla difesa in relazione alla difficile condizione fisica del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta congrua – di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024