Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per calibrare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34837/2024) offre un’importante lezione su quali siano i limiti per contestare la decisione di un giudice che neghi la concessione di tali benefici. La pronuncia chiarisce che non basta essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare un vizio logico nella sua motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’unico motivo di contestazione riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo legale, lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente valorizzato alcuni elementi a suo favore, decidendo così di non applicare la riduzione di pena prevista dalla legge per queste circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente non erano ammissibili in quella sede.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Autosufficienza della Motivazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. I giudici hanno spiegato perché il ricorso non potesse essere accolto, basandosi su due pilastri fondamentali:
1. Limiti del giudizio di legittimità: Il ricorso proponeva ‘questioni non consentite in sede di legittimità’. Questo significa che l’imputato stava chiedendo alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’). La Cassazione, invece, ha il solo compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
2. Adeguatezza della motivazione: La Corte ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’ perché la sentenza della Corte d’Appello conteneva una motivazione ‘adeguata, logica e non contraddittoria’ sul diniego delle attenuanti generiche. A questo proposito, la Cassazione ha richiamato un suo consolidato orientamento: non è necessario che il giudice, per negare le attenuanti, prenda in esame e confuti singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che faccia riferimento a quelli che considera decisivi per la sua valutazione. Una volta fornita una spiegazione logica basata su questi elementi chiave, tutti gli altri si considerano implicitamente superati o irrilevanti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un’indicazione pratica di grande rilevanza per la difesa tecnica. Chi intende ricorrere in Cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche non può limitarsi a sostenere che il giudice avrebbe dovuto dare più peso a certi elementi. Un ricorso di questo tipo sarebbe inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Per avere successo, è necessario dimostrare un vizio logico palese nel ragionamento del giudice di merito: una contraddizione, una palese illogicità o la mancata considerazione di un elemento così decisivo da rendere incomprensibile la decisione. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti è insindacabile in sede di legittimità.
Un imputato può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti per ottenere le attenuanti generiche?
No, non può. Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte può solo controllare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione del giudice precedente è logica e non contraddittoria, senza poter rivalutare le prove o i fatti.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve spiegare perché ogni singolo elemento a favore dell’imputato non è stato considerato sufficiente?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi. Una motivazione logica basata su questi elementi rende la decisione valida, anche se non vengono analizzati e confutati tutti gli altri aspetti dedotti dalle parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso -con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché è manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.