Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i criteri di rigore per l’ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando questi vertono sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere come un ricorso debba essere strutturato per superare il vaglio di legittimità, evitando una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma di una decisione di primo grado, aveva riqualificato il reato contestato a un imputato. L’accusa, originariamente di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, veniva derubricata nell’ipotesi di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Nonostante questa favorevole riqualificazione, che aveva comportato una rideterminazione della pena, la Corte territoriale non aveva concesso all’imputato le attenuanti generiche.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego delle suddette attenuanti.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha incentrato le sue doglianze sulla presunta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso l’applicazione delle attenuanti generiche. Sostanzialmente, si contestava la valutazione operata dalla Corte d’Appello, ritenuta insufficiente a giustificare il mancato riconoscimento di un beneficio che avrebbe potuto ulteriormente mitigare il trattamento sanzionatorio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono chiare e si pongono in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno qualificato i motivi del ricorso come generici, fattuali e privi di un reale confronto critico con la sentenza impugnata. Il ricorso non si spingeva oltre una mera riproposizione di argomenti già valutati, senza evidenziare specifiche contraddizioni o illogicità nel percorso argomentativo della Corte d’Appello. Questo approccio, secondo la Cassazione, non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza impugnata era pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità. Le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma hanno una “valenza premiale”. La loro concessione è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato l’esclusione del beneficio.
Infine, la Cassazione ha evidenziato come la sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio, già ottenuta grazie alla riqualificazione del fatto come di lieve entità, avesse portato a una pena complessivamente congrua. Di fatto, la valutazione sulla congruità della pena aveva assorbito e reso superfluo un ulteriore sconto derivante dalle attenuanti.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica lamentela. Per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata, capace di scardinare la logicità della decisione impugnata. La mancata concessione delle attenuanti generiche, se motivata in modo adeguato dal giudice di merito e in un contesto in cui la pena è già stata ritenuta congrua per altri fattori, difficilmente potrà costituire un valido motivo di ricorso. L’esito, come in questo caso, sarà una dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, a causa del carattere palesemente dilatorio dell’impugnazione.
È sufficiente lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorso deve essere specifico, contenere una critica argomentata alla decisione impugnata e non limitarsi a censure generiche e di fatto. Un ricorso privo di questi elementi è considerato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
In che modo la riqualificazione del reato in un’ipotesi meno grave influenza la concessione delle attenuanti generiche?
La riqualificazione del reato in un’ipotesi meno grave (come lo spaccio di lieve entità) comporta già una sensibile riduzione della pena. La Corte ha ritenuto che questa riduzione avesse già condotto a un trattamento sanzionatorio complessivamente congruo, rendendo coerente e giustificata la decisione di non concedere un ulteriore beneficio come le attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro, data la palese natura dilatoria e l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, riqualificati i fatti concernenti la detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e mancato esame di allegazione processuale con riferimento al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. La motivazione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che esalta la valenza premiale del beneficio a discapito del mero atto concessorio e giustifica l’esclusione mediante la valutazione dei criteri di cui all’art.133 cod.pen., anche in considerazione della genericità della deduzione di parte ricorrente e di una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio in ragione della valutazione della complessiva offensività della condotta come riqualificata ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90 che ha condotto ad una valutazione complessiva di congruità del trattamento sanzionatorio
applicato.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024