Attenuanti Generiche e Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di processo penale, focalizzandosi sui requisiti di ammissibilità del ricorso e sulla corretta valutazione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea come una difesa non adeguatamente argomentata, che si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate, sia destinata all’insuccesso. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due. In primo luogo, l’imputato lamentava una presunta violazione delle garanzie difensive, sostenendo che, essendo straniero, non fosse stata assicurata una completa assistenza da parte di un interprete. In secondo luogo, contestava il trattamento sanzionatorio, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione della pena ritenuta eccessiva.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno dei motivi proposti. La decisione si basa su consolidati orientamenti giurisprudenziali che definiscono i limiti e i requisiti del giudizio di legittimità.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Per quanto riguarda la prima doglianza, la Corte ha osservato che i motivi erano del tutto reiterativi di quelli già presentati in appello. Il ricorrente non aveva sviluppato un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già ampiamente argomentato sul pieno rispetto delle garanzie processuali. La Cassazione ricorda che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni precedenti, ma deve specificamente individuare i vizi logici o giuridici della decisione di secondo grado. In assenza di tale confronto, il motivo è considerato inammissibile.
Il Rigetto delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della pronuncia riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha definito il motivo manifestamente infondato per la sua genericità. Viene ribadito un principio cruciale: spetta all’imputato l’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo che potrebbero giustificare una riduzione della pena. Una richiesta generica, non supportata da fatti concreti, non obbliga il giudice a una ricerca d’ufficio di tali elementi.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva correttamente negato le attenuanti, valorizzando elementi di segno opposto: la modalità dell’azione, la violenza della condotta e la personalità negativa del ricorrente. Secondo la Cassazione, questa motivazione è sufficiente a giustificare il rigetto, soprattutto quando l’imputato, nel suo ricorso, non si confronta con tali elementi negativi. La decisione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è esente da vizi logici o arbitrarietà.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. Primo, un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, evitando la mera ripetizione di argomenti già vagliati e concentrandosi su una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Secondo, la richiesta di attenuanti generiche non può essere una formula di stile, ma deve essere supportata da elementi concreti e positivi che la difesa ha l’onere di indicare. In assenza di ciò, il giudice può legittimamente respingere la richiesta basandosi sugli aspetti negativi emersi durante il processo. Questa pronuncia consolida l’idea di un processo penale in cui la collaborazione processuale e la specificità degli atti difensivi sono requisiti essenziali per la tutela dei propri diritti.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello nel ricorso in Cassazione?
No, il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a reiterare i motivi già presentati in appello, senza un confronto critico e specifico con la logica e le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa deve fare l’imputato per ottenere le attenuanti generiche?
L’imputato ha l’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo che giustificherebbero una riduzione della pena. Una richiesta generica può essere rigettata dal giudice, il quale può motivare la sua decisione facendo riferimento all’assenza di tali elementi o alla presenza di fattori negativi (es. violenza, personalità negativa).
Il giudice deve elencare tutti gli elementi considerati per determinare la pena?
No, il giudice non è tenuto a un’analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione. Può limitarsi a indicare quelli determinanti per la soluzione adottata, purché il suo ragionamento sia immune da vizi logici o arbitrarietà.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME Agomba NOME;
ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso non sono consentiti in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello sul punto (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), che ha ampiamente ricostruito l’ambito e il pieno rispetto delle garanzie in favore del ricorrente e della persona offesa in quanto persone di lingua straniera sentite con l’assistenza completa dell’interprete (pag. 2 e segg.), in assenza di qualsiasi violazione di legge;
atteso che l’ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, è manifestamente infondato sia per la sua genericità quanto al tema delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi in cui la parte interessata non assolva all’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7 dove si è valorizzata la modalità della azione, la violenza della condotta, la negativa personalità del ricorrente, elementi con i quali il ricorrente non si confronta);
atteso che il trattamento sanzionatorio per come determinato risulta esente nel percorso determinativo da qualsiasi irragionevolezza o arbitrarietà, sicché giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.