Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità, confermando un principio consolidato: se la decisione del giudice di merito è ben motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme il caso per capire le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, che stabiliva una pena di dieci mesi e dieci giorni di reclusione e una multa di 500 euro.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso basato su un unico motivo.
La Questione Giuridica: il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Il fulcro del ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti avrebbero errato nel non concedere questo beneficio, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
Il Motivo del Ricorso
L’unico motivo di appello verteva, quindi, su una presunta violazione di legge da parte della Corte di Appello per non aver concesso le circostanze attenuanti. Questo tipo di doglianza mira a contestare la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e su altre circostanze del fatto che, pur non essendo previste come attenuanti specifiche, possono giustificare una pena più mite.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello procedurale, spiegando perché la richiesta non poteva nemmeno essere discussa.
L’Inammissibilità del Ricorso
I giudici supremi hanno chiarito che il motivo presentato dall’imputato non era deducibile in sede di legittimità. Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici di merito, ma solo di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza della Corte di Appello aveva adeguatamente spiegato e giustificato le ragioni per cui si era deciso di non concedere le attenuanti generiche. La motivazione era stata ritenuta “priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali”. Di conseguenza, essendo la valutazione del giudice di merito immune da censure di legittimità, il ricorso non poteva essere accolto.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito, affidato alla discrezionalità del giudice, che non può essere trasformato in una questione di legittimità se non in presenza di una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. L’ordinanza sottolinea che un ricorso in Cassazione basato unicamente sulla richiesta di una diversa valutazione di merito è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione?
L’imputato ha presentato ricorso per un unico motivo: contestare la decisione della Corte di Appello di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è una decisione di merito del giudice. Dato che la motivazione della Corte d’Appello sul diniego era logica e coerente, non poteva essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e non i fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il 21/12/1979
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 settembre 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo A); 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo B).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare i riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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