Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il ricorso contro un eventuale diniego deve essere fondato su motivi specifici e non generici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo quali elementi possono legittimamente giustificare il rigetto della richiesta.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa contestava un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, sostenendo che non avessero adeguatamente valutato gli elementi a favore del proprio assistito.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza: nel valutare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
Il Principio di Selettività nella Motivazione
È sufficiente, infatti, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. Di conseguenza, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da quelli ritenuti prevalenti. Questo orientamento, già espresso in precedenti sentenze (come Cass. Pen. Sez. 2, n. 23903/2020 e Sez. 3, n. 1913/2019), mira a snellire le motivazioni, concentrandole sugli aspetti cruciali della decisione.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano fondato il loro diniego su due elementi di particolare gravità: i precedenti penali dell’imputato e la sua reiterata inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima condotta aveva persino portato a un progressivo aggravamento delle misure cautelari applicate nei suoi confronti. Secondo la Cassazione, questi due fattori sono stati correttamente ritenuti decisivi e sufficienti a negare il beneficio. La negatività che emerge dalla condotta passata e processuale dell’imputato ha assorbito e superato ogni altra possibile valutazione favorevole, rendendo il ricorso della difesa privo di fondamento.
Conclusioni
La decisione riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Un ricorso che si limiti a contestare genericamente il diniego, senza confrontarsi specificamente con gli elementi negativi valorizzati nella sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Per ottenere una revisione della decisione, è necessario che la difesa articoli censure precise, dimostrando perché gli elementi negativi (come i precedenti penali) siano stati erroneamente valutati o perché altri elementi positivi, ignorati dal giudice, avrebbero dovuto avere un peso preponderante. In assenza di ciò, la valutazione del giudice di merito resta insindacabile in sede di legittimità.
Quando un ricorso per il diniego delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è formulato in modo generico e risulta manifestamente infondato, limitandosi a contestare la decisione senza affrontare specificamente le ragioni decisive poste a fondamento del diniego.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti della difesa per concedere le attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi dedotti, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi su quelli ritenuti decisivi. Gli altri argomenti si intendono implicitamente superati.
Quali elementi sono stati ritenuti decisivi per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Nel caso esaminato, i giudici hanno attribuito un rilievo decisivo ai precedenti penali dell’imputato e alla sua costante inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che aveva portato a un inasprimento delle misure cautelari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 402 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/06/1996
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME con il qu si contesta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generic inammissibile per genericità e manifesta infondatezza;
considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di meri non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ri rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509) e nel caso di specie i giudici hanno attribuito rilievo ai precedenti penali reiterata inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che ha comportato progressivo aggravamento delle misure cautelari applicate;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mnnende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere esensore
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Il Pr sidente