Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione del giudice sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso che si limitava a riproporre censure di merito già correttamente esaminate e respinte nei gradi precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il delitto di tentata sostituzione di persona, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. Nello specifico, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse valutato le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla circostanza aggravante contestata, limitandosi a giudicarle equivalenti.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del motivo di ricorso. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni dell’imputato non costituivano una critica alla legittimità della sentenza, ma si traducevano in “mere doglianze di merito”. In altre parole, il ricorrente non contestava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, ma chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
La Corte ha sottolineato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridicamente corrette. Non vi era, quindi, alcuna specifica critica mossa alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, rendendo il ricorso non meritevole di accoglimento.
Le Motivazioni: Precedenti Penali e Giudizio di Bilanciamento
La Corte di Cassazione ha validato l’operato del giudice di merito, il quale aveva legittimamente ed esaustivamente motivato la propria decisione di considerare equivalenti le circostanze. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la sua valutazione su un elemento di fatto inconfutabile: la presenza di numerose condanne penali a carico dell’imputato. Tali precedenti, relativi a reati di varia natura come omesso versamento di ritenute previdenziali, minaccia, falso e truffa, sono stati considerati un indice significativo della personalità del reo e un ostacolo al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite. Il richiamo a questi elementi, secondo la Cassazione, costituisce una motivazione esente da vizi e pienamente sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per vizi tassativamente previsti dalla legge, come l’erronea applicazione della norma penale o un vizio di motivazione che sia palesemente illogico o contraddittorio. Non è possibile, invece, utilizzare questo strumento per sollecitare una riconsiderazione delle prove o delle valutazioni discrezionali del giudice, come il bilanciamento delle circostanze, quando queste siano supportate da una motivazione adeguata e coerente. La decisione insegna che, per contestare efficacemente il giudizio sulle attenuanti, è necessario dimostrare un vero e proprio errore logico-giuridico nella sentenza impugnata, e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate erano considerate “mere doglianze di merito”, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione dei fatti, e non la denuncia di un reale errore di diritto o di un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per non concedere la prevalenza delle attenuanti generiche?
Il giudice ha basato la sua decisione sulla presenza di numerose condanne penali a carico del ricorrente per reati quali omesso versamento di ritenute previdenziali, minaccia, falso e truffa. Questi precedenti sono stati ritenuti un valido elemento per giustificare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti.
Cosa è stato imposto al ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31582 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di sostituzione di persona tentato aggravato ex art. 61 n.2 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla ritenuta aggravante, non è deducibile in sede di legittimità in quanto contiene mere doglianze di merito, riproduttive peraltro di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Nel caso di specie è esente da vizi la sentenza con cui il giudice di appello, nel valutare l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle aggravanti, ha legittimamente ed ·esaustivamente richiamato, quali elementi a sostegno della propria decisione la presenza di plurime condanne penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali, per minaccia, per falso e per truffa (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024