Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti di maggiore discrezionalità per il giudice di merito. Ma cosa succede quando un imputato non è soddisfatto della valutazione e decide di ricorrere in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i confini entro cui tale ricorso può essere esaminato, ribadendo la differenza tra un vizio di legittimità e una semplice contestazione di merito.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato una condanna per furti plurimi, negando la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
I Fatti del Processo
Un individuo, dopo essere stato condannato in primo grado per una serie di furti aggravati, vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte di Appello. La difesa dell’imputato, non condividendo la valutazione sul trattamento sanzionatorio, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della contestazione era la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti, che avrebbe comportato una pena più mite.
Il Motivo del Ricorso: Una Questione di Valutazione
L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avevano adeguatamente giustificato la decisione di considerare le attenuanti generiche semplicemente equivalenti alle aggravanti, anziché prevalenti. Si contestava, in sostanza, la congruità della pena finale, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso è stato respinto perché non presentava vizi che la Cassazione è chiamata a giudicare.
Le Motivazioni: Doglianze di Fatto e Ruolo della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha qualificato le lamentele del ricorrente come ‘mere doglianze in punto di fatto’. Ciò significa che l’imputato non stava denunciando un errore nell’applicazione della legge o un’illogicità manifesta nel ragionamento dei giudici, ma stava semplicemente proponendo una diversa valutazione del merito della questione. La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, ai quali spetta l’accertamento dei fatti e la commisurazione della pena.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto adeguata e priva di vizi logici. La Corte di Appello aveva infatti spiegato le ragioni per cui riteneva congruo l’aumento di pena per la continuazione tra i vari furti e perché il bilanciamento di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti fosse corretto ed equo. La Suprema Corte ha inoltre richiamato un suo consolidato principio: per motivare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, poiché tale scelta implica il superamento di tutti gli altri.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’appello alla Corte di Cassazione per questioni legate alla determinazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se non si è in grado di dimostrare un vizio giuridico o un’illogicità palese e manifesta nella motivazione della sentenza precedente. Non basta essere in disaccordo con la decisione del giudice di merito; è necessario individuare un errore specifico nel percorso logico-giuridico che ha portato a quella decisione. La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze è ampia e può essere censurata in sede di legittimità solo in casi eccezionali.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione, come un’evidente illogicità o una totale assenza di giustificazione da parte del giudice di merito. Non è possibile se ci si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice (doglianza di fatto).
Il giudice deve motivare dettagliatamente perché non concede le attenuanti generiche in misura prevalente?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o sfavore. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, poiché tale valutazione supera implicitamente tutti gli altri non menzionati.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31506 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna dello stesso per plurimi reati di furto di cui ai capi 1), 2), 3), 4). (artt. 624 bis e 625 cod. pen.)
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all aggravanti contestate, non è consentito dalla legge in sede di legittimit perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed, inoltre, manifestamente infondato in presenza (sì veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si dà conto delle ragioni per le quali l’aumento per la continuazione per ciascun furto è stato determinato in misura – congrua – di mesi due ciascuno sulla pena base di cui alla sentenza irrevocabile prodotta dalla difesa, e di quelle per cui è da ritenere già equo corretto, il riconoscimento delle attenuanti in termini di equivalenza) una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dell attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunqu rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutaz Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.