Attenuanti Generiche: la Cassazione fissa i paletti per il ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale, capace di incidere in modo significativo sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre l’occasione per ribadire i confini entro cui un imputato può contestare il diniego di tali circostanze. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per lesioni personali aggravate, chiarendo che non è possibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali aggravate, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato alcuni elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la decisione della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata e immune da vizi logici o giuridici. La scelta di non concedere le attenuanti era stata fondata su elementi concreti e pertinenti, esercitando correttamente il potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito.
Le Motivazioni: il Potere Discrezionale del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nella riaffermazione di un principio consolidato: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un ampio potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato sulla base dei parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti evidenziando:
1. L’assenza di elementi di segno positivo: L’imputato non aveva fornito elementi concreti che potessero deporre a suo favore.
2. La gravità dei fatti: La condotta criminosa è stata ritenuta particolarmente grave, giustificando la pena inflitta.
La Cassazione ha chiarito che un ricorso non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle circostanze di fatto, come il movente dell’aggressione, sperando in una rivalutazione che è preclusa in sede di legittimità. Il compito della Suprema Corte non è riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data l’evidente infondatezza del ricorso, che denota un profilo di colpa nell’aver adito la Corte, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge da monito sull’importanza di presentare ricorsi per Cassazione fondati su reali vizi di legittimità e non su mere doglianze di merito, specialmente quando si tratta di valutazioni discrezionali come quelle relative alle attenuanti generiche.
È possibile ricorrere in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si denuncia un vizio di motivazione, ovvero un errore logico o giuridico evidente nella decisione del giudice di merito. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti che avrebbero potuto giustificare le attenuanti.
Su quali basi un giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi sulla gravità dei fatti commessi e sulla mancanza di elementi di segno positivo a favore dell’imputato, esercitando il proprio potere discrezionale come previsto dall’art. 133 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se l’inammissibilità è evidente e quindi colposa, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31308 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di lesioni personali;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha fondato la decisione sul punto sul difetto di element di segno positivo (cfr. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 275640 – 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900 – 01), rimarcando altresì la gravità dei fatti commessi dall’imputato (e la conseguente adeguatezza della pena irrogata), così dando conto in maniera congrua e logica l’elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod pen., che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); e tale apprezzamento non può dirsi ritualmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione di un diverso apprezzamento (in particolare del motivo ragione dell’aggressione posta in essere dall’imputato);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il