Attenuanti Generiche: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso per Genericità
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e il diniego deve essere motivato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 31026/2024) offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso che contesta tale diniego, sottolineando la necessità di una critica specifica e non generica.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di due individui per il reato di furto aggravato. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Entrambi i gradi di giudizio avevano negato ai condannati la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenendo ingiusta tale decisione, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso e le Attenuanti Generiche Contestate
L’unico motivo di ricorso presentato alla Suprema Corte denunciava l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto tale doglianza non meritevole di accoglimento, evidenziando una carenza strutturale nell’atto di impugnazione stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per una duplice ragione: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza.
Genericità e Indeterminatezza del Ricorso
I giudici hanno stabilito che il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i ricorrenti si erano limitati a lamentare una motivazione insufficiente, senza però indicare concretamente quali elementi, presenti agli atti, sarebbero stati trascurati o mal valutati dalla Corte d’Appello. Questo ha impedito alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato, non potendo individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Il Principio sulla Motivazione del Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha inoltre ribadito un consolidato principio di diritto: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici evidenti, il ricorso è stato giudicato anche manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda sulla constatazione che la sentenza della Corte d’Appello presentava un percorso argomentativo logico e coerente nel negare le attenuanti. A fronte di ciò, il ricorso non contrapponeva una critica specifica e puntuale, ma si limitava a una censura generica. La Suprema Corte ha sottolineato come non sia suo compito riesaminare nel merito gli elementi fattuali, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione. L’assenza di un confronto diretto e argomentato con le ragioni esposte nella sentenza impugnata ha reso il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito come quelle sulle attenuanti generiche, richiede un’estrema precisione. Non è sufficiente affermare che la motivazione è carente; è necessario dimostrarlo, indicando specificamente gli elementi di prova trascurati o le palesi illogicità del ragionamento del giudice. In caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti che avrebbero dovuto contrastare la motivazione, logicamente corretta, della sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Un giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, poiché gli altri si intendono implicitamente superati da tale valutazione.
Qual è stata la conseguenza per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la GE.4 – ,301/4.3 sentenza della Corte di Appello di ’11:El che ha confermato la pronunzia primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del de furto aggravato;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il qual denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ord mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad ess generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’ar comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono a base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnat di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il prin affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di mer nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende.
Roma 8 luglio 2024
Mich GLYPH