Attenuanti Generiche: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Troppo Generico
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena. Tuttavia, la loro richiesta in sede di legittimità deve essere supportata da argomentazioni specifiche e pertinenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che si era limitato a contestare genericamente il diniego delle attenuanti, senza confrontarsi con le solide motivazioni della corte di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine da una sentenza di primo grado, successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che riteneva un imputato responsabile del reato di furto. È interessante notare come l’originaria imputazione fosse di ricettazione, poi riqualificata nel corso del giudizio.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso e la Richiesta di Attenuanti Generiche
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla valutazione della pena. La difesa sosteneva che i giudici dei gradi precedenti avessero errato nel non riconoscere le attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto portare a una sensibile riduzione della sanzione inflitta. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello su questo punto era viziata e in contrasto con la legge penale.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: un ricorso in sede di legittimità non può consistere in una semplice e generica doglianza. Al contrario, deve contenere una critica specifica e puntuale della decisione impugnata, evidenziando in modo chiaro dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha evidenziato come il ricorso fosse del tutto privo di un reale confronto con le argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva fornito una motivazione “del tutto esauriente e priva di illogicità manifeste” per negare le attenuanti. I giudici di merito avevano fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena.
In particolare, la Corte d’Appello aveva chiarito le ragioni per cui riteneva la pena inflitta congrua, sottolineando la sussistenza di una “pervicace pericolosità sociale” dell’imputato. Di fronte a una motivazione così strutturata e aderente ai canoni logici e legali, il ricorrente si era limitato a deduzioni generiche, senza attaccare specificamente il ragionamento seguito dalla corte territoriale. Questa carenza ha reso il ricorso non scrutinabile nel merito, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, specialmente su aspetti discrezionali come la concessione delle attenuanti generiche, è indispensabile formulare censure specifiche, dettagliate e che si confrontino direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. Limitarsi a riproporre le proprie tesi in modo astratto e generico equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e non si confrontavano specificamente con la motivazione dettagliata e logica fornita dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti basandosi sui criteri degli articoli 132 e 133 del Codice Penale, ritenendo la pena adeguata e motivando la sua decisione con la sussistenza di una “pervicace pericolosità sociale” dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASCINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Firenze che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado co la quale l’imputato, riqualificata l’originaria imputazione di ricettazione, ritenuto responsabile del delitto di furto;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale ricorrente denunzia vizi di motivazione ed errata applicazione della legge pen in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di conf con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizi censurata; la Corte di merito, conformemente alla legge e ai canoni della logi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ben ha chi con motivazione del tutto esauriente e priva di illogicità manifeste, le ragio cui ha ritenuto congrua la pena inflitta e la sussistenza di una perv pericolosità sociale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore dell cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
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Il Presidente