Attenuanti Generiche: La Cassazione Fissa i Limiti all’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel diritto penale: i limiti di ammissibilità del ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione chiarisce che la valutazione sulla concessione di tali circostanze rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di censura in sede di legittimità, salvo casi eccezionali. Questa pronuncia offre un’importante lezione sul ruolo della Corte Suprema e sulla strategia difensiva nei processi penali.
Il Fatto alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990), emessa dal Tribunale di Livorno e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del gravame non riguardava la sussistenza del reato, ma un aspetto legato alla determinazione della pena: la difesa lamentava un vizio di motivazione della sentenza d’appello per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
I limiti del ricorso sulle attenuanti generiche
Il cuore del ricorso si concentrava sulla presunta ingiustizia derivante dal mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la sua decisione di negare tale beneficio, integrando così un vizio censurabile in sede di legittimità.
Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato una linea rigorosa, in continuità con il suo consolidato orientamento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sulla base di un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un principio cardine: le decisioni relative al trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. Il giudice di legittimità, ovvero la Cassazione, non ha il potere di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi inferiori.
L’intervento della Suprema Corte è ammesso solo in ipotesi residuali e ben definite. In particolare, una censura sul trattamento sanzionatorio è ammissibile solo quando la quantificazione della pena è frutto di un palese arbitrio o è supportata da una motivazione che risulti manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che tali condizioni non sussistessero. La decisione della Corte d’Appello, pur negando le attenuanti, non era né arbitraria né priva di una logica giuridica. Di conseguenza, la doglianza dell’imputato si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, conferma che la strategia difensiva deve concentrarsi fin dai primi gradi di giudizio nel fornire al giudice elementi concreti e solidi per la concessione delle attenuanti generiche. Attendere il giudizio di Cassazione per lamentarne il mancato riconoscimento è una strada quasi sempre preclusa.
In secondo luogo, la pronuncia riafferma la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo con la funzione di assicurare l’uniforme e corretta applicazione della legge. Pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende funge da monito contro la presentazione di ricorsi esplorativi e privi dei requisiti di ammissibilità.
È possibile ricorrere in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Generalmente no. Il ricorso è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito è frutto di arbitrio o si basa su una motivazione manifestamente illogica, circostanze che la Corte ha ritenuto non presenti in questo caso.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice di merito’ nel trattamento sanzionatorio?
Significa che il giudice di primo e secondo grado ha il potere di decidere l’entità della pena all’interno dei limiti fissati dalla legge, basandosi sulla sua valutazione dei fatti e della personalità dell’imputato. Questa valutazione non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, a meno che non sia palesemente irragionevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 -bis cod. pen.
Giova ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure afferenti al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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