Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Criteri di Inammissibilità del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del singolo caso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e deve basarsi su elementi positivi concreti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione avverso il diniego di tali circostanze, sottolineando l’importanza di motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo che ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della sanzione penale inflitta. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti valorizzando la personalità negativa del soggetto, gravato da numerosi precedenti penali. Inoltre, la sua condotta, caratterizzata da un’evasione durante la quale non si era mai presentato presso la comunità autorizzata per poi essere arrestato un mese dopo mentre infastidiva gli avventori di un bar, era stata ritenuta indicativa di un dolo persistente e di una totale assenza di elementi positivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non superavano il vaglio di ammissibilità, confermando integralmente la valutazione operata dal giudice di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, come una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione della personalità dell’imputato, dei suoi precedenti e del dolo che ha caratterizzato la condotta sono elementi centrali per la concessione o il diniego delle attenuanti. La motivazione della Corte territoriale, che evidenziava l’assenza totale di elementi positivi e la gravità del comportamento, è stata giudicata logica, completa e non sindacabile in sede di legittimità. Un ricorso che non offre nuove argomentazioni critiche rispetto alla decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Motivo sulla Pena
Anche il secondo motivo, riguardante l’eccessività del trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità e indeducibilità. La Corte ha osservato che l’appello originario si concentrava esclusivamente sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Il generico richiamo finale alla rideterminazione della pena, basato sull’art. 133 del codice penale, non poteva essere considerato un motivo di appello validamente formulato. Inoltre, la quantificazione della pena era partita dal minimo edittale, con l’unico aumento applicato per la recidiva, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per ottenere una riforma in sede di impugnazione, è necessario formulare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. La richiesta di attenuanti generiche non può basarsi sull’aspettativa di una generica clemenza, ma deve essere supportata da elementi di fatto concreti e positivi che il giudice possa valutare. In assenza di tali elementi, e a fronte di una personalità negativa e di numerosi precedenti, il diniego è ampiamente giustificato. La pronuncia serve da monito sulla necessità di una tecnica difensiva rigorosa, che eviti la proposizione di ricorsi generici e destinati a una sicura declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per l’imputato.
Perché sono state negate le attenuanti generiche al ricorrente?
Sono state negate a causa della sua personalità, valutata negativamente dalla Corte d’Appello, dei suoi numerosi precedenti penali e del dolo dimostrato nella sua condotta (non essersi mai recato nella comunità autorizzata e aver infastidito avventori di un bar), elementi che hanno evidenziato una totale assenza di aspetti positivi da valorizzare.
Per quale motivo il ricorso sull’entità della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e non specificamente dedotto nell’atto di appello originario. Inoltre, la pena era stata calcolata partendo dal minimo previsto dalla legge, aumentata solo per la recidiva, rendendo la censura infondata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali ed il dolo della condotta che ha visto l’evaso non aver mai fatto ingresso nella comunità – in era stato autorizzato e recarsi senza scorta per essere poi arrestato un mese dopo – e spaventare ed infastidire gli avventori del bar in cui si era recato, motivazione logica e completa ch conto dell’assenza di elementi positivi, non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato che il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenut eccessivo, è indeducibile e generico sia perché l’appello aveva ad oggetto la sola mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non potendo ritenersi motivo utilmente formulato quello contenente il generico richiamo finale alla rideterminazione della pena ex art. 133, comma 1, n. 3, cod. pen. (pag. 4 dei motivi di appello), sia perché la quantificazione de pena era stata determinata partendo dal minimo edittale con l’aumento per la recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024