Attenuanti Generiche: Il Ricorso è Inammissibile se Manca di Specificità
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nella determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre spunti cruciali su quando un ricorso basato sulla loro mancata applicazione rischia di essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per un reato di lieve entità legato agli stupefacenti, il cui ricorso è stato respinto per ragioni procedurali e di merito molto chiare.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che disciplina i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’. La difesa dell’imputato, non soddisfatta della pena, proponeva appello, lamentando, tra le altre cose, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado. Contro questa decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, insistendo sul medesimo punto: la richiesta di applicazione delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della questione (se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che l’imputato non solo dovrà pagare le spese processuali, ma anche versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
L’ordinanza si sofferma su due aspetti fondamentali che hanno portato alla sua decisione.
Mera Reiterazione e Difetto di Specificità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel carattere del ricorso. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni difensive (le ‘doglianze’) erano una semplice e pedissequa ripetizione di quanto già esaminato e motivatamente respinto dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse questioni. La difesa, secondo la Corte, non ha saputo confutare efficacemente i rilievi dei giudici di secondo grado, rendendo il ricorso privo della necessaria specificità.
La Valutazione del Comportamento Processuale
Un altro punto chiave della decisione riguarda la valutazione del comportamento dell’imputato. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche anche valorizzando il comportamento processuale negativo tenuto dall’imputato durante l’udienza di convalida. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione del tutto legittima e immune da censure. Il comportamento tenuto in aula, infatti, è stato considerato un ‘sintomo di mancanza di resipiscenza’ (cioè di pentimento). La Suprema Corte ha confermato che tale valutazione non è illogica e rientra pienamente nei poteri del giudice di merito per decidere sulla concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione non basta essere in disaccordo. È necessario formulare critiche precise, logiche e giuridicamente fondate contro la motivazione della decisione che si impugna. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento.
Inoltre, la decisione conferma che il comportamento dell’imputato durante l’intero iter processuale ha un peso. Un atteggiamento non collaborativo o che denoti una mancata consapevolezza del disvalore della propria condotta può essere legittimamente interpretato dal giudice come un elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, benefici che non sono un diritto automatico ma una valutazione discrezionale del giudice basata su tutti gli elementi del caso concreto.
È possibile basare un ricorso in Cassazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche semplicemente ripetendo i motivi dell’appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata.
Il comportamento dell’imputato durante il processo può influenzare la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che il giudice può legittimamente valutare il comportamento processuale negativo dell’imputato, come quello tenuto durante l’udienza di convalida, quale sintomo di mancanza di pentimento (resipiscenza) e, di conseguenza, negare la concessione delle attenuanti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo sanzionatorio per aver presentato un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 26/09/1976
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Siracusa, in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e – per altro verso – risultino prive delle indispensabili connotazioni specificità, non avendo la difesa in alcun modo confutato i rilievi della Corte d’Appello in ordine all’assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, diversi da quelli già considerati ai fini dell’applicazione dell’ipotesi lieve di cu comma 5 dell’art. 73 (risultando inoltre del tutto immune da censure la valorizzazione del negativo comportamento processuale tenuto dal COGNOME durante l’udienza di convalida, non illogicamente evocato quale sintomo di mancanza di resipiscenza);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
Il Presidente