Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego sono spesso oggetto di dibattito e di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito su questo punto, chiarendo quando un ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava proprio la mancata applicazione di tali circostanze, ritenendo ingiusta la valutazione operata dal giudice di secondo grado.
L’imputato, attraverso il suo legale, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiedendo una rivalutazione della decisione, nella speranza di ottenere uno sconto di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso non fosse consentito in sede di legittimità e fosse, inoltre, manifestamente infondato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili che impegnano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato la Corte a tale conclusione. I giudici supremi hanno richiamato un principio consolidato della propria giurisprudenza, fondamentale per comprendere la discrezionalità del giudice di merito e i confini del giudizio di legittimità.
La Corte ha specificato che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente, invece, che egli faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Nel caso specifico, la Cassazione ha constatato che la motivazione della sentenza impugnata era esente da evidenti illogicità. Il giudice d’appello aveva fornito una spiegazione coerente per la sua scelta, e tale spiegazione, anche se sintetica, era sufficiente a giustificare il diniego. La valutazione del giudice di merito, se logicamente argomentata, diventa quindi insindacabile in Cassazione, che non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici che hanno esaminato direttamente i fatti.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il ricorso in Cassazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ha successo solo in casi limitati, ovvero quando la motivazione del giudice di merito è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è sufficiente che la difesa prospetti una lettura diversa o più favorevole degli elementi a disposizione.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’appello e il ricorso devono concentrarsi non tanto sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti, quanto sull’individuazione di vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice. Per i cittadini, questa pronuncia chiarisce che la concessione delle attenuanti è un potere ampiamente discrezionale del giudice, il cui esercizio può essere contestato solo a fronte di errori palesi e non di semplici divergenze di valutazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione se il giudice non concede le attenuanti generiche?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è consentito solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o del tutto assente, non per contestare la valutazione discrezionale degli elementi.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover necessariamente analizzare e smentire ogni singolo aspetto favorevole al reo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore
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