Attenuanti Generiche: la Cassazione Fissa i Limiti al Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25991/2024) ha ribadito i confini invalicabili del ricorso in sede di legittimità quando si contesta proprio il diniego di questo beneficio, fornendo chiarimenti cruciali sulla motivazione richiesta al giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, negandole l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha quindi deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito e sperando in una riforma della decisione che portasse a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello precedente: la stessa ammissibilità del motivo di ricorso. Secondo gli Ermellini, contestare il diniego delle attenuanti generiche in sede di legittimità non è consentito quando ciò si traduce in una richiesta di nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni e il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nel principio di diritto richiamato dalla Corte. I giudici hanno chiarito che il potere di concedere o negare le attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La sua decisione può essere censurata in Cassazione solo in casi eccezionali, ovvero quando la motivazione è totalmente assente, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione (richiamata a pagina 4 della sentenza impugnata) giudicata esente da “evidenti illogicità”.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ben preciso con importanti implicazioni pratiche. Chi intende impugnare una sentenza per la mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere consapevole che il ricorso per Cassazione avrà successo solo se si riesce a dimostrare un vizio logico grave e palese nella motivazione del giudice, e non semplicemente proponendo una lettura alternativa dei fatti. La decisione conferma l’ampio potere discrezionale dei giudici di primo e secondo grado su questa materia, limitando il controllo della Suprema Corte alla sola correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Non è consentito se la contestazione mira a una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, palesemente contraddittoria o manifestamente illogica, ma non per chiedere una diversa valutazione degli elementi già considerati.
Il giudice che nega le attenuanti generiche deve motivare su ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione, senza dover analizzare e confutare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
Cosa succede se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente