Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il quale contestava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti sulla distinzione tra vizi di legittimità e doglianze di merito.
Il Caso: Resistenza e Lesioni per Sottrarsi a un Controllo
I fatti alla base della vicenda processuale vedono un soggetto che, per eludere un controllo su strada, accelera repentinamente colpendo gli agenti che gli avevano intimato l’alt. Tale manovra causava lesioni personali ai pubblici ufficiali. A seguito del processo, l’imputato veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585, 576 c.p.).
I Motivi del Ricorso e le attenuanti generiche
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di omessa motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche (ex art. 62 bis c.p.) nella loro massima estensione, né la determinazione concreta della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati non configuravano un vizio di legittimità consentito dalla legge, ma si traducevano in semplici “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, bensì esprimeva un dissenso rispetto alla valutazione dei fatti e delle circostanze operata dal giudice di merito, un’attività che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni: la Logicità della Sentenza Impugnata
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, completa e logicamente ineccepibile. Il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione adeguata e coerente per le sue decisioni.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, la sentenza impugnata aveva valorizzato elementi concreti e specifici:
1. La reiterazione di condotte illecite: un fattore che denota una certa propensione a delinquere.
2. L’atteggiamento violento e sprezzante: il comportamento tenuto dall’imputato al momento del controllo è stato giudicato particolarmente negativo e indicativo della sua pericolosità.
Anche la determinazione della pena, seppur con un limitato scostamento dal minimo edittale, è stata ritenuta correttamente motivata in relazione a due aspetti cruciali:
– Le modalità del fatto: considerate di particolare gravità.
– L’intensità del dolo: manifestata attraverso un comportamento deliberatamente violento.
La Cassazione ha concluso che la motivazione della Corte d’Appello non era né illogica né contraddittoria e, pertanto, non era sindacabile in sede di legittimità. La valutazione del giudice di merito, basata su fatti concreti, è sovrana se supportata da un ragionamento coerente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma il perimetro invalicabile del giudizio di Cassazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, come quello relativo alla concessione e alla quantificazione delle attenuanti generiche. Un ricorso può avere successo solo se dimostra un vizio logico-giuridico palese nella motivazione del provvedimento impugnato. In assenza di ciò, le doglianze, anche se comprensibili dal punto di vista della difesa, sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, non è possibile se la contestazione si basa su una diversa valutazione dei fatti. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare corretta la motivazione sulla pena?
La Corte ha ritenuto la motivazione corretta perché basata su elementi concreti, quali la reiterazione di condotte illecite da parte dell’imputato, il suo atteggiamento violento e sprezzante, la gravità delle modalità del fatto e l’intensità del dolo manifestato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582-585-576 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugNOME rivela essere completa e logicamente ineccepibile in merito al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena. A tal riguardo la sentenza impugnata ha, quanto all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., valorizzato la reiterazione di condotte illecite, peraltro specifiche, e l’atteggiamento violento e sprezzante tenuto dall’imputato all’atto del controllo (il predetto aveva accelerato con manovra repentina per sottrarsi ad un controllo su strada, colpendo gli agenti che gli avevano intimato l’alt e ai quali cagionava lesioni personali); il limitato scostamento rispetto al minimo edittale viene adeguatamente motivato in relazione alle modalità del fatto, da ritenersi grave, e dall’intensità del dolo manifestato con il violento comportamento tenuto. Motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024