Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 – 02), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4 e 5);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congr riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.