Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione o diniego è spesso oggetto di ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale decisione, sottolineando la differenza tra una nuova valutazione del merito e un controllo sulla legittimità della motivazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era incentrato sul presunto ‘vizio motivazionale’ della sentenza di secondo grado, la quale aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione di non applicare la riduzione di pena prevista.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dal ricorrente era ‘indeducibile’, ovvero non poteva essere fatto valere in quella sede. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione se le attenuanti dovessero o meno essere concesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Limite al Sindacato sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e decidere se l’imputato ‘meritasse’ le attenuanti generiche. Il suo ruolo è, invece, quello di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione fornita dal giudice del grado precedente.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha riscontrato che la decisione della Corte d’Appello era sorretta da una ‘sufficiente e non illogica motivazione’. I giudici di merito avevano preso in esame le argomentazioni difensive e avevano spiegato in modo coerente le ragioni per cui ritenevano di non concedere le attenuanti. Poiché non sussisteva alcun vizio palese, come una contraddizione o una manifesta illogicità, non vi era spazio per un intervento della Suprema Corte. Il ricorso, pertanto, si configurava come un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda, funzione che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice. È necessario, invece, individuare e dimostrare un preciso errore nel ragionamento giuridico esposto nella sentenza impugnata. Un ricorso che si limiti a riproporre argomenti già vagliati e logicamente respinti dal giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione della legge, non una terza istanza di giudizio.
È possibile ricorrere in Cassazione se un giudice non concede le circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si contesta un ‘vizio motivazionale’, cioè un errore logico o una mancanza di motivazione nella decisione del giudice precedente, non semplicemente perché si è in disaccordo con la sua valutazione.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’ per la questione delle attenuanti generiche?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente, logica e priva di vizi. L’appello non presenta motivi validi per essere discusso dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché afferente a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore