Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, nn.2, 7 e 7-bis, cod.pen..
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, inerente alla penale responsabilità dell’imputato, è meramente riproduttivo di censura già spiegata in sede di appello e affrontata dalla Corte con articolata motivazione; ricordando che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
Nel caso di specie, la Corte ha congruamente motivato – anche con rinvio al contenuto della sentenza di primo grado – in ordine alla sussistenza di plurimi e reiterati disservizi registrati dalla rete di distribuzione dell’energia elettric sull’irrilevanza dell’accertamento dell’originario autore dell’allaccio abusivo.
Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. è pure manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione fondata sull’oggettiva gravità del fatto e sulla conseguente non tenuità dell’offesa al bene giuridico protetto.
Il terzo motivo, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o
escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circostanze attenuanti, con rinvio alle argomentazioni spese dal Tribunale sul punto.
Il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è manifestamente infondato.
Difatti, in relazione al disposto dell’art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso di specie, il giudice – nel negare la sostituzione della pena detentiva – ha operato una valutazione, non sindacabile in questa sede, nella quale ha rilevato che sussistevano fondate ragioni per ritenere che l’imputato si sarebbe sottratto al pagamento della pena pecuniaria visto il mancato pagamento dei consumi nei confronti del gestore della rete (cfr. Sez. 5, n. 8569 del 12/12/2024, dep. 2025, Femia, Rv. 287739).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il C sigliere estensore
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