Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4009 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4009 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 01/08/1998
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Il primo motivo sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in presenza di pena determinata in misura superiore al minimo edittale in virtù dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell’imputato.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione insindacabile in questa sede, ha sottolineato, oltre che il dato ponderale della sostanza detenuta dall’imputato (un chilo di cocaina con principio attivo del 90,95%), le modalità della condotta e cioè l’acclarato ruolo di corriere trasportatore assunto da COGNOME, per ciò stesso evidentemente inserito con stabilità in un circuito criminale dedito al traffico di cocaina.
Con il secondo motivo la difesa si duole dell’omessa motivazione da parte della Corte d’appello della censura relativa alla sanzione accessoria della patente di guida.
Deve osservarsi che la Corte di appello ha, in realtà, confermato in toto la sentenza di primo grado, che motivava congruamente sul punto, evidenziando che l’imputato si era avvalso dell’autovettura del padre per porre in essere il reato. Il motivo di appello, del pari, era genericamente posto, non confrontandosi per nulla con la sentenza di primo grado.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.