Attenuanti Generiche: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più delicati e discrezionali nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del proprio giudizio, chiarendo quando e perché un ricorso volto a contestare il diniego di tali circostanze sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la ripartizione di competenze tra giudici di merito e Corte di legittimità.
Il Caso in Analisi: un Ricorso contro il Diniego
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano essenzialmente due: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta. L’appellante lamentava, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, che avrebbero dovuto condurre a una riduzione della sanzione.
La difesa sosteneva che la decisione della Corte d’Appello fosse viziata, poiché non aveva motivato in modo esauriente le ragioni del diniego delle attenuanti e della quantificazione della pena, rendendo la sentenza meritevole di annullamento.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le doglianze relative sia all’omessa concessione delle attenuanti generiche sia alla determinazione della pena non sono, di per sé, ammissibili in sede di legittimità. Questo perché tali valutazioni rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è l’unico a poter apprezzare pienamente i fatti e la personalità dell’imputato.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito
Il fulcro della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Cassazione ha spiegato che il proprio sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato ai casi in cui essa sia palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non presentasse vizi evidenti. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, ha ribadito che, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È invece sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua valutazione, implicitamente superando tutti gli altri.
Allo stesso modo, la graduazione della pena, basata sugli articoli 132 e 133 del Codice Penale, è un’attività tipica del giudice di merito. Finché tale potere discrezionale è esercitato in aderenza ai principi di legge e supportato da una motivazione congrua, non può essere messo in discussione in Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione come se fosse un ‘terzo grado di giudizio’ per ridiscutere l’opportunità di una decisione di merito. Il ricorso per cassazione deve basarsi su violazioni di legge o vizi logici macroscopici della motivazione, non su una diversa interpretazione delle prove o delle circostanze fattuali.
Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di appello e di ricorso devono essere formulati con estrema precisione, concentrandosi su specifici errori di diritto o su palesi contraddizioni nel ragionamento del giudice, piuttosto che su una generica contestazione della severità della pena o del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, di regola non è possibile. La valutazione sulle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione della decisione sia manifestamente illogica, arbitraria o del tutto assente.
Il giudice deve giustificare nel dettaglio perché non concede le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione e confutare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce nullità della sentenza in ordine all’omessa concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto che gli stessi motivi che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto i due stessi motivi di ricorso, che contestano l’eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.