Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche è uno dei temi più dibattuti nel processo penale, poiché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, chiarendo quando un ricorso che lamenta il loro mancato riconoscimento debba essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, un punto già sollevato e respinto nel secondo grado di giudizio. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione negativa basandosi su elementi concreti, quali la personalità dell’imputato e la particolare gravità del fatto, desunta dalla quantità di sostanza stupefacente che era stata sequestrata.
La Valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, insistendo sulla medesima questione. La Suprema Corte, tuttavia, ha preso una posizione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si concentra su un aspetto puramente processuale: la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha osservato che il ricorso era meramente ‘riproduttivo’ di una questione identica, già ampiamente e adeguatamente discussa e confutata dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito una motivazione né illogica né contraddittoria, fondandola su dati probatori specifici e correttamente apprezzati.
Il punto cruciale della decisione risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Essa non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una ‘sede di legittimità’. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Se la motivazione della Corte d’Appello è immune da vizi logici e giuridici, come in questo caso, la valutazione sul merito (come quella sulla concessione delle attenuanti generiche) non è più sindacabile in Cassazione.
Di conseguenza, la ripetizione di argomentazioni già respinte, senza l’individuazione di un vizio di legge o di motivazione, rende il ricorso privo dei requisiti per essere esaminato. L’inevitabile conseguenza è stata la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: per avere successo in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei giudici di merito. È necessario, invece, dimostrare un errore specifico nell’applicazione della legge o un’evidente illogicità nel ragionamento che ha sorretto la decisione impugnata. Proporre un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello è una strategia destinata al fallimento e comporta ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La richiesta di attenuanti generiche, per essere efficacemente portata all’attenzione della Suprema Corte, deve basarsi sulla denuncia di un vizio concreto e non su una generica richiesta di nuova valutazione dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione per le attenuanti generiche è inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse identiche questioni già esaminate e respinte con motivazione logica dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi vizi di legittimità.
Quali fattori ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla valutazione della personalità del ricorrente e sulla gravità del fatto, specificamente la quantità della sostanza stupefacente sequestrata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREPUZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente e la gravità del fatto quanto a quanti dello stupefacente sequestrata, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.