Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ottenimento delle attenuanti generiche è spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che il ricorso per il loro riconoscimento deve essere fondato su basi solide e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’oggetto principale della sua doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. È importante sottolineare che la Corte d’Appello aveva già affrontato la questione, respingendo la richiesta e motivando la sua decisione. Inoltre, all’imputato erano già stati concessi importanti benefici, come la quantificazione della pena nel minimo edittale e la sospensione condizionale della stessa.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso presentato era meramente ‘riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di valutazione o evidenziare vizi logici nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si basa su un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non ha il compito di riesaminare i fatti e le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che:
1. Mancanza di Nuovi Elementi: La difesa non aveva fornito alcun nuovo elemento che potesse giustificare una riconsiderazione delle attenuanti generiche.
2. Logicità della Sentenza d’Appello: La motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti basandosi sui dati processuali, era stata ritenuta completa, logica e non contraddittoria.
3. Natura del Ricorso: Il ricorso era una semplice ripetizione delle stesse lamentele, configurandosi come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, cosa non consentita in sede di legittimità.
Di conseguenza, non potendo sindacare una decisione ben motivata nel merito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza?
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e mirato. Non è sufficiente esprimere disaccordo con la decisione del giudice precedente. È necessario individuare e argomentare in modo preciso i vizi di legittimità della sentenza, come un’errata interpretazione della legge o un’evidente illogicità nella motivazione. Tentare di riproporre le medesime questioni di merito senza nuovi spunti critici porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre una questione identica a quella già adeguatamente valutata e respinta dalla Corte d’Appello, senza che la difesa avesse allegato alcun nuovo elemento a sostegno della richiesta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riconsiderare nel merito la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione se questa è fondata su una motivazione logica e non contraddittoria basata sui dati processuali. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la difesa non avesse allegato alcun elemento che giustificasse una ulteriore riduzione di pena, già quantificata nel minimo e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.