Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e le modalità con cui viene richiesto nei gradi di giudizio successivi sono soggette a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i confini del ricorso, chiarendo quando la richiesta di attenuanti si scontra con l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la sentenza della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di lamentela sollevato dalla difesa era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente alcuni elementi favorevoli all’imputato, come la sua positiva condotta processuale. Tuttavia, il ricorso non introduceva nuovi profili di critica rispetto a quanto già esposto nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto
La Corte ha spiegato che il motivo dedotto dal ricorrente non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. Il punto centrale della motivazione risiede nel fatto che l’atto di ricorso si limitava a ‘riproporre le identiche doglianze esposte nell’atto di appello’. Mancava, quindi, un ‘confronto critico’ con le osservazioni e le motivazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse seguito un percorso argomentativo logico e coerente. Essa aveva già preso in considerazione gli elementi favorevoli all’imputato, tanto da contenere la pena in prossimità del minimo edittale. Tuttavia, aveva correttamente bilanciato questi aspetti con la ‘negativa personalità dell’imputato’, già condannato in passato per reati di rilevante gravità. La condotta processuale positiva, valorizzata dalla difesa, era stata giudicata di ‘valenza assai limitata e comunque recessiva’ rispetto a tale quadro complessivo. In sostanza, il ricorso non ha saputo scalfire la logicità di questa valutazione, limitandosi a ripeterla senza argomentare specificamente sulle ragioni per cui sarebbe stata errata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione per la pratica legale. Un ricorso in Cassazione deve essere un atto mirato, che non si limita a esprimere un generico dissenso, ma attacca specificamente i vizi logici o giuridici della decisione impugnata. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. Per ottenere una revisione delle attenuanti generiche in sede di legittimità, è indispensabile dimostrare in modo puntuale dove e perché il giudice di merito ha errato nel suo ragionamento, e non semplicemente sperare in una nuova e più favorevole valutazione dei medesimi elementi.
È possibile ottenere le attenuanti generiche riproponendo in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, riproporre le stesse doglianze senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile.
Come valuta il giudice la concessione delle attenuanti generiche?
Il giudice compie una valutazione complessiva, bilanciando elementi favorevoli (come la buona condotta processuale) con elementi sfavorevoli (come la personalità negativa dell’imputato e precedenti condanne per reati gravi).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa nel proporre l’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione delle identiche doglianze esposte nell’atto di appello senza alcun confronto critico con le osservazioni sviluppate dalla sentenza impugnata.
La Corte distrettuale, al riguardo, ha osservato, seguendo un percorso argomentativo immune dai lamentati vizi logici, che non sono stati acquisti elementi favorevoli all’imputato ulteriori rispetto a quelli già valorizzati contenere la pena in prossimità del minimo edittale e che quello principalmente valorizzato dia difesa , ovvero la positiva condotta processuale ha una valenza assai limitata e comunque recessiva rispetto alla negativa personalità dell’imputtao già condannato per reati anche di rilevante gravità.
Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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