Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è esente da controlli. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i confini entro i quali è possibile contestare il diniego di tali circostanze nel giudizio di legittimità. Vediamo insieme cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente lamentava, come unico motivo di doglianza, la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenendo che il giudice di secondo grado avesse errato nella sua valutazione. La difesa sosteneva che vi fossero elementi sufficienti per giustificare una riduzione della pena, elementi che, a suo dire, non erano stati adeguatamente considerati.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso, secondo i giudici supremi, non presentava vizi di legge, ma si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già vagliati dalla Corte d’Appello.
Inammissibilità per Motivi di Merito
Il punto centrale della pronuncia è che la richiesta di una nuova e diversa valutazione degli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, costituisce un’argomentazione di merito. Tale tipo di valutazione è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Si è affermato che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti o emergente dagli atti. È sufficiente, invece, che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua scelta, implicitamente disattendendo tutti gli altri. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione che, secondo la Cassazione, era esente da evidenti illogicità e conforme a questo principio. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto, oltre che inammissibile, anche manifestamente infondato. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza. È necessario individuare un vizio di legittimità specifico, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Chiedere alla Suprema Corte di ‘rileggere’ gli atti per concedere le attenuanti generiche è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione di queste circostanze è ampia, e il suo esercizio può essere censurato in sede di legittimità solo in presenza di vizi macroscopici nel ragionamento logico-giuridico.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se il ricorso si basa su argomentazioni di merito, ossia su una richiesta di riconsiderare i fatti e gli elementi già valutati dal giudice precedente. Il ricorso è ammesso solo per vizi di legittimità, come una motivazione mancante, illogica o contraddittoria.
Cosa deve fare il giudice per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli che considera decisivi e rilevanti per la sua decisione, superando implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione vig n 1 delle circostanze attenuanti generiche,/è consentito in sede di legittimità in sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente d evidenti illogicità e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Roma, 6 marzo 2024