Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di ricorso per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea la netta distinzione tra le valutazioni di merito, riservate ai giudici dei primi due gradi di giudizio, e il controllo di legittimità, di competenza della Suprema Corte. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava due aspetti principali della decisione impugnata: l’eccessività della pena inflitta e, soprattutto, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, il giudice di secondo grado non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le censure mosse dal ricorrente non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità, condannando di conseguenza l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Merito e Legittimità sulle Attenuanti Generiche
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Cassazione ha chiarito che la richiesta di una diversa valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche costituisce una tipica “valutazione di merito”. Il compito della Suprema Corte, infatti, non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello, ma solo di verificare che la motivazione di quest’ultimo sia immune da palesi errori logici o da contraddizioni.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata presentava una motivazione coerente e non illogica (facendo riferimento a pagina 4 della stessa). La Suprema Corte ha inoltre richiamato un suo consolidato principio: non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È invece sufficiente che fondi la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che un ricorso in Cassazione volto a contestare il diniego delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se si limita a proporre una lettura dei fatti diversa e più favorevole al reo. Per essere ammissibile, il ricorso deve, invece, individuare e dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice di merito: una contraddizione manifesta, un’illogicità palese o un’omissione argomentativa su un punto decisivo. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla concessione o meno delle attenuanti rimane insindacabile in sede di legittimità. La decisione serve quindi da monito per i difensori: l’atto di appello alla Cassazione deve concentrarsi sui vizi di legge e non su una semplice richiesta di riconsiderazione del trattamento sanzionatorio.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, non è consentito se la contestazione si basa su una richiesta di diversa valutazione dei fatti (valutazione di merito). Il ricorso è ammesso solo se si dimostra che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Il giudice che nega le attenuanti generiche deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi per la sua decisione, potendo così considerare superati o disattesi tutti gli altri elementi non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19846 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché espone valutazioni di merito; esso è, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente