Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il “No” se la Motivazione è Logica
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su quando e perché la decisione del giudice di merito su questo punto diventa insindacabile. Vediamo insieme il caso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado su due punti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, in subordine, la mancata applicazione di una sanzione sostitutiva al carcere, come il lavoro di pubblica utilità.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato, meritando quindi una pena più mite. Il ricorso è giunto così al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Per quanto riguarda il primo punto, quello relativo alle attenuanti generiche, i giudici supremi hanno sottolineato che la decisione della Corte d’Appello era basata su una motivazione logica e priva di vizi.
In particolare, la sentenza impugnata aveva negato la massima estensione delle attenuanti valorizzando la condotta tenuta dall’imputato al momento della perquisizione da parte della polizia giudiziaria. Secondo la Cassazione, una volta che il giudice di merito fornisce una giustificazione non palesemente illogica per la sua decisione, questa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
L’Analisi sulla Sanzione Sostitutiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di una sanzione sostitutiva, è stato respinto. La Corte ha osservato che la pena inflitta all’imputato – tre anni e sei mesi di reclusione – superava i limiti di legge previsti per poter accedere a misure alternative come il lavoro di pubblica utilità. La richiesta, pertanto, era giuridicamente impossibile da accogliere. La censura è stata quindi giudicata manifestamente infondata, poiché la legge stessa impediva la concessione del beneficio richiesto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su principi consolidati del diritto processuale penale. In primo luogo, viene ribadito il perimetro del giudizio di legittimità: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, ma deve limitarsi a un controllo di logicità e legalità. Nel caso delle attenuanti generiche, la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e, se supportata da argomenti coerenti (come il comportamento negativo dell’imputato), diviene insindacabile.
In secondo luogo, la Corte ha evidenziato l’oggettiva impossibilità di applicare una sanzione sostitutiva. La decisione non era frutto di una valutazione discrezionale, ma di una precisa preclusione normativa legata all’entità della pena. Il ricorso su questo punto era, quindi, palesemente destinato al fallimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante principio: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche è molto ampia e può essere censurata solo in caso di motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica. Inoltre, le richieste di benefici, come le sanzioni sostitutive, devono sempre fare i conti con i precisi limiti imposti dalla legge. L’esito del ricorso, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di proporre ricorsi fondati su reali vizi di legittimità e non su una mera speranza di riforma della sentenza.
Perché la Corte ha negato la massima estensione delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito perché era basata su una motivazione logica e non sindacabile, specificamente legata alla condotta negativa tenuta dall’imputato durante la perquisizione della polizia giudiziaria.
Perché non è stata concessa la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità?
La sanzione sostitutiva non poteva essere concessa perché la pena inflitta all’imputato (tre anni e sei mesi di reclusione) superava il limite massimo previsto dalla legge per poter accedere a tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto privo dei requisiti di legge. In questo caso, ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4015 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/07/1998
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e sulla omessa applicazione della sanzione sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), avendo la sentenza impugnata stigmatizzato la condotta dell’imputato al momento della perquisizione della polizia giudiziaria (vedi pag. 5).
Del pari, per quanto concerne la censura sulla omessa valutazione della censura sulla sanzione sostitutiva, la stessa è manifestamente infondata poiché la sanzione richiesta era quella del lavoro di pubblica utilità, che non poteva essere concesso in considerazione della pena inflitta (anni tre e mesi sei di reclusione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.