Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con la recente ordinanza n. 18973 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire i confini entro cui deve muoversi il ricorso contro il diniego di tali circostanze, sottolineando l’importanza di una critica specifica e non meramente ripetitiva della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Diniego delle Attenuanti e Ricorso in Cassazione
Una persona condannata dalla Corte di Appello di Palermo proponeva ricorso in Cassazione, lamentando unicamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
Il ricorso, tuttavia, non ha superato il vaglio di legittimità. La Suprema Corte lo ha ritenuto inammissibile, evidenziando come le argomentazioni proposte non fossero altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette e giuridicamente ineccepibili dal giudice di secondo grado.
Analisi della Decisione: Perché le attenuanti generiche sono state negate?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali: la mancanza di una critica specifica alla sentenza impugnata e la logicità della motivazione del giudice di merito.
I Criteri Valutati dal Giudice di Merito
Il diniego delle attenuanti non è stato arbitrario. La Corte d’Appello aveva infatti fondato la sua decisione su elementi concreti e negativi, quali:
* La gravità del fatto: L’entità e le modalità del reato commesso.
* L’assenza di resipiscenza: La totale mancanza di segni di pentimento da parte della condannata.
* I precedenti penali: La presenza di plurimi e specifici precedenti penali, indicativi di una persistente inclinazione a delinquere.
Questi fattori, nel loro complesso, hanno dipinto un quadro che non giustificava la concessione di un beneficio volto a mitigare la sanzione penale.
Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare un consolidato principio di diritto. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione.
L’importante, specifica la Corte, è che tale valutazione sia completa e tenga conto delle specifiche argomentazioni difensive. In questo caso, il giudice d’appello aveva adempiuto a tale onere, fornendo una motivazione esente da vizi logici e giuridicamente corretta.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso era meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, senza introdurre una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e completa, in quanto basata su elementi di valutazione negativa di notevole peso, come la gravità intrinseca del fatto, la completa assenza di pentimento da parte dell’imputata e i suoi numerosi e specifici precedenti penali. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui, per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover analiticamente confutare ogni singolo aspetto favorevole dedotto.
Le Conclusioni
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza di legittimità, che richiede ai ricorrenti di formulare critiche specifiche e pertinenti, evitando la semplice riproposizione di questioni di fatto già decise nei gradi di merito.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e nuova alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha basato la sua decisione su plurimi elementi negativi, tra cui la gravità del fatto, la totale assenza di segni di pentimento (resipiscenza) da parte della ricorrente e la presenza di numerosi e specifici precedenti penali.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli, quando decide sulle attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o più rilevanti per la sua decisione, purché la sua valutazione sia logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18973 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME, rilevato che l’unico motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata;
che, peraltro, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01) – si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si evidenziano plurimi elementi suscettibili di valutazione negativa, tra cui la gravità del fatto, la totale assenza di segni di resipiscenza, i plurimi e specifici precedenti penali -;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres’nte