Attenuanti Generiche: Perché un Ricorso ‘Copia-Incolla’ è Destinato al Fallimento
L’ottenimento delle attenuanti generiche può fare una differenza significativa nell’esito di un processo penale, portando a una riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per contestare il diniego di tali benefici, non basta ripetere le proprie ragioni. È necessaria una critica puntuale e specifica alla decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un giovane, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, decide di presentare ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di appello riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale. La difesa sostiene che la Corte d’Appello abbia errato nel negare questo beneficio, ritenendo la sua motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. L’imputato spera così di ottenere uno sconto di pena, ma l’esito del ricorso sarà molto diverso.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte, con una decisione netta, dichiara il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non entrano nemmeno nel merito della questione, ovvero se le attenuanti generiche fossero dovute o meno. La loro attenzione si concentra sulla struttura stessa del ricorso. I giudici rilevano che l’atto presentato dalla difesa non è altro che una riproduzione delle stesse lamentele (tecnicamente “doglianze”) già esaminate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello. Manca, secondo la Cassazione, l’elemento essenziale di un ricorso di legittimità: una critica specifica e argomentata delle ragioni che hanno portato il giudice precedente a quella determinata conclusione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non contestava in modo specifico le argomentazioni della sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione chiara, sufficiente e non illogica per negare le attenuanti generiche, basandosi su elementi precisi:
1. Efferatezza della condotta: La particolare brutalità con cui era stato commesso il reato.
2. Futilità del motivo: La sproporzione tra il movente e l’azione criminale.
3. Uso spregiudicato di armi: L’utilizzo di armi in modo da dimostrare una pericolosità sociale accentuata.
4. Precedenti penali specifici: La presenza di altre condanne passate a carico dell’imputato, che indicavano una tendenza a delinquere.
Di fronte a questa solida motivazione, il ricorrente si è limitato a riproporre le sue tesi difensive, senza spiegare perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse sbagliato. Un ricorso in Cassazione non può essere un semplice ‘appello-bis’, ma deve individuare vizi logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata. Poiché il ricorso era privo di questa analisi critica, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: l’importanza della specificità nei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere disaccordo. È indispensabile smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le crepe logiche o le violazioni di legge. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già vagliati è considerato ‘riproduttivo’ e, come tale, destinato all’inammissibilità. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede un rigore argomentativo che vada oltre la semplice riproposizione delle proprie ragioni.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche sulla base di quattro elementi: l’efferatezza della condotta, la futilità del motivo, l’uso spregiudicato di armi e i molteplici precedenti penali specifici del ricorrente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod, pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui si motiva sul diniego delle circostanze attenuanti generiche a causa dell’efferatezza della condotta, della futilità della stessa, dell’utilizzo spregiudicato di armi e dei plurimi specifici precedenti penali del ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il presidente